Inammissibile il ricorso sulla compensazione di crediti inesistenti (Cass. pen. Sez. VII n. 33058 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le censure che investono la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, riservate alla cognizione del giudice di merito, non rientrano nel numerus clausus delle doglianze deducibili in sede di legittimità. Le determinazioni del giudice di merito sulla responsabilità sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito. Parimenti insindacabili sono le scelte sul trattamento sanzionatorio, quando ancorate a motivazione esente da vizi logico-giuridici. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata, in primo grado e poi in appello, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, per non aver versato le somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti. La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna con sentenza del 21 ottobre 2025.
Avverso tale decisione la condannata propone ricorso per cassazione con tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, per mancato accertamento della natura e debenza dei debiti erariali compensati; difetto di prova della riferibilità della condotta all’imputata; eccessività del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I primi due motivi non superano il filtro del giudizio di legittimità: essi investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto che appartengono alla cognizione del giudice di merito.
Il Collegio ribadisce che le determinazioni del giudice di merito sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso concreto, la sentenza d’appello offre una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo esaminato tutte le deduzioni difensive e raggiunto le proprie conclusioni attraverso una disamina completa delle risultanze processuali.
Quanto alla materialità della condotta, i giudici di secondo grado hanno valorizzato la testimonianza del teste qualificato e la documentazione acquisita, dalla quale risultavano iscritte a ruolo cartelle esattoriali per debiti tributari riferibili alla ricorrente. È emerso che nel 2018, tramite modelli F24, erano stati compensati debiti tributari con crediti certamente inesistenti, essendo stata presentata una sola dichiarazione dei redditi nel 2011.
Sulla riferibilità soggettiva della condotta di compensazione, la Corte rileva che la ricorrente era l’unica beneficiaria dell’operazione e che non risulta alcuna denuncia di un eventuale intervento di terzi nella trasmissione dei modelli F24. Gli apprezzamenti di fatto non sono qualificabili in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità.
Anche il terzo motivo è rigettato. Le determinazioni sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. La Corte territoriale ha ancorato la pena base, distante dal minimo edittale, all’ingente ammontare dei crediti inesistenti posti in compensazione, pari a euro 1.604.258,20, e all’assenza di condotte riparatorie o resipiscenti. Da qui la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamato precedente della Corte cost. n. 186 del 13/06/2000.
Nota della Redazione
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