Guida senza patente di prevenzione: reato solo se la misura è attuale (Cass. pen. Sez. I n. 41909 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159/2011 può essere commesso unicamente dal soggetto che, al momento del fatto, sia concretamente sottoposto a misura di prevenzione personale. Non integra la fattispecie la condotta di chi, già sottoposto a tale misura, si ponga alla guida senza patente quando la misura non sia più in vigore perché interamente eseguita. Diversamente opinando si delineerebbe una responsabilità d’autore, incentrata su una qualità della persona non connessa alla condotta e, dunque, priva di offensività. La verifica della pericolosità sociale all’attualità deve risultare dal provvedimento applicativo della misura, non potendosi desumere dalla sola pregressa sottoposizione.
Il Fatto
La sentenza impugnata conferma la condanna per il reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato fermato alla guida di un’autovettura senza patente, revocatagli in via amministrativa. Il Tribunale aveva pronunciato condanna, poi confermata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria.
Avverso il provvedimento l’imputato propone ricorso per cassazione con tre motivi: vizio di motivazione, per mancata rivalutazione della pericolosità sociale e per il diniego dello stato di necessità; erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in ordine al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro applicativo dell’art. 73 d.lgs. n. 159/2011 alla luce della pronuncia della Corte cost. n. 116 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione là dove punisce il soggetto sottoposto a misura di prevenzione che si ponga alla guida dopo la revoca o sospensione della patente per precedenti violazioni del codice della strada. Il reato presuppone, dunque, la sola qualità di sottoposto alla misura personale.
Da qui il principio, già affermato da Sez. I n. 44259 del 2024 e da Sez. I n. 47713 del 2022, secondo cui non integra la fattispecie la condotta di chi si ponga alla guida senza patente quando la misura di prevenzione non sia più in vigore perché interamente eseguita. Diversamente si incriminerebbe il pregresso status del sottoposto, privo di autonoma offensività.
Nel caso concreto, tuttavia, la Corte rileva che la misura era attuale al momento del fatto. Il provvedimento applicativo era stato preceduto da altra misura e la nuova sottoposizione aveva espressamente verificato la pericolosità sociale all’attualità. Il controllo risale a data successiva, quando il ricorrente risultava ancora sottoposto alla misura. La doglianza sulla mancata rivalutazione è, inoltre, inedita, non risultando sollevata con l’appello.
Quanto allo stato di necessità, i profili dedotti riproducono la doglianza d’appello senza confronto con la motivazione di secondo grado, che aveva escluso l’esimente con ragionamento di merito non rivalutabile in sede di legittimità: l’abbandono del veicolo non rappresentava pericolo concreto e imminente di danno grave alla persona.
Il diniego dell’art. 131-bis cod. pen., pur sintetico, appare sorretto da esame complessivo che valorizza i numerosi precedenti penali, la spiccata capacità a delinquere e le modalità della condotta. Il terzo motivo è inammissibile: la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è esauriente e conforme alla giurisprudenza di legittimità, potendo il diniego fondarsi anche soltanto sui precedenti penali. Segue il rigetto con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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