Sindacato di legittimità sulla motivazione e vizio parziale di mente (Cass. pen. Sez. 7 n. 18896 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che miri a una rilettura degli atti e a un diretto confronto con le prove, demandando al giudice di legittimità una valutazione alternativa nel merito. Il sindacato di legittimità è limitato a verificare che il giudice di merito abbia esaminato tutti gli elementi disponibili, fornito una corretta interpretazione e una motivazione esaustiva e convincente delle deduzioni delle parti. È altresì inammissibile la censura relativa al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente, quando la Corte territoriale abbia motivato in modo puntuale la propria decisione, recependo le conclusioni del perito che aveva escluso una compromissione della capacità di intendere e di volere.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del GIP del Tribunale di Genova, che aveva dichiarato due imputati colpevoli di rapina aggravata e tentato omicidio. I reati erano stati commessi in concorso, con l’uso di violenza e di un’arma da taglio ai danni della persona offesa. Il giudice di secondo grado ha rideterminato le pene, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, e ha applicato a uno degli imputati la pena accessoria dell’interdizione legale.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Uno ha dedotto un unico motivo, lamentando vizio di motivazione con specifico riferimento al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente. L’altro ha parimenti dedotto un unico motivo, censurando la motivazione per non aver considerato il rapporto tra i due imputati, descritto come soggetti vessati dal principale artefice dell’aggressione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che il proprio compito non è quello di sovrapporre una diversa valutazione a quella dei giudici di merito, ma di stabilire se questi abbiano esaminato tutti gli elementi a disposizione e fornito una corretta e logica interpretazione degli stessi, dando esaustiva risposta alle deduzioni delle parti (Sez. U. n. 930 del 1995, Sez. 2 n. 7986 del 2016, Sez. 6 n. 47204 del 2015).
Con riferimento al primo ricorso, la Corte ha ritenuto che la valutazione organica delle risultanze processuali, svolta dalla Corte territoriale, fosse corretta ed esaustiva. I giudici di appello hanno analiticamente ripercorso le doglianze difensive e si sono confrontati con le emergenze probatorie. Le osservazioni difensive erano volte ad auspicare una rilettura degli atti in sede di legittimità e un diretto confronto con le prove, ciò che esula dal sindacato demandato alla Corte. Il ricorso è stato, pertanto, ritenuto inammissibile.
Quanto al secondo ricorso, la difesa ha rappresentato la cronica intossicazione da sostanze stupefacenti dell’imputato, dolendosi del mancato riconoscimento del vizio parziale di mente. La Corte ha rilevato, tuttavia, che il perito nominato in primo grado aveva concluso per la piena capacità di intendere e di volere del soggetto. La Corte territoriale, recependo tali conclusioni, aveva motivato in modo puntuale l’ininfluenza della condizione psichica sulla capacità, con un percorso logico privo di distonie. La critica difensiva, non confrontandosi con le risultanze peritali, è rimasta ancorata a mere asserzioni indimostrate e, pertanto, autoreferenziale.
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Nota della Redazione
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