Inammissibili i ricorsi sulla mancata riqualificazione dello spaccio come fatto lieve (Cass. pen. Sez. VII n. 1542 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, da condurre alla stregua di tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. La qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 non è arbitraria quando il giudice di merito valorizzi l’elevato numero di cessioni e le modalità organizzative dell’attività, tali da configurare una struttura stabile di smercio. L’esclusione, anche implicita, del riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è legittima se fondata su una lettura unitaria dei dati processuali.
Il Fatto
I ricorrenti impugnano la sentenza con cui la Corte d’appello di Campobasso li ha condannati per plurimi delitti di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Con il ricorso si deduce la mancata riqualificazione del fatto come ipotesi lieve, ai sensi del comma 5 della medesima disposizione, e si censura il trattamento sanzionatorio applicato.
La questione approda in Cassazione perché i ricorrenti contestano l’interpretazione degli indici di lieve entità adottata dal giudice di merito e la valutazione dei presupposti della recidiva contestata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla funzione della fattispecie di lieve entità, introdotta dal legislatore per rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, in ragione del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale.
Ne deriva che l’accertamento della lieve entità implica una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, secondo cui è configurabile il cosiddetto “piccolo spaccio” quando emerga una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici. Richiama inoltre la Sez. VI n. 45694 del 28/09/2016, Zuccaro, che valorizza la ristretta circolazione di merci e denaro, i guadagni limitati e la ridotta provvista di stupefacente.
La sentenza impugnata ha escluso l’ipotesi lieve con motivazione specifica e adeguata, valorizzando l’elevato numero di cessioni effettuate e le modalità ordinarie della cessione, tali da avere creato un vero e proprio mercato della droga, con disponibilità della sostanza anche notturna e senza necessità di contatto preventivo.
Il fatto è stato quindi correttamente qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in linea con la giurisprudenza di legittimità che esige una lettura complessiva dei dati a disposizione del giudice di merito, con conseguente esclusione, pur implicita, dei presupposti dell’art. 62 n. 4 cod. pen.
Quanto al trattamento sanzionatorio, i motivi sono generici: la sentenza dà atto di avere valutato i presupposti della recidiva contestata e spiega, con argomenti logici e completi, l’assenza di un medesimo disegno criminoso rispetto ai fatti per i quali è stata emessa sentenza irrevocabile di condanna. I ricorsi sono pertanto inammissibili per manifesta infondatezza, con condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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