Bancarotta: speciale tenuità del danno commisurata alla distrazione (Cass. pen. Sez. I n. 41908 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all’art. 219, terzo comma, r.d. n. 267 del 1942, va valutata in relazione all’importo della distrazione e non all’entità del passivo fallimentare, dovendosi aver riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento. Il giudice del rinvio, pur titolare di pieni poteri cognitivi, è vincolato a non incorrere nuovamente nel vizio rilevato dalla pronuncia rescindente. In tema di circostanze attenuanti generiche, il silenzio o la protesta di innocenza dell’imputato costituiscono elementi neutri, non decisivi in senso sfavorevole, mentre una condotta collaborativa può essere apprezzata come indice di resipiscenza ai sensi dell’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio disposto da Cass. pen. Sez. V n. 27483 del 2024, confermava la condanna di tre imputati per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale. La prima sentenza di appello aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio, concedendo a una coimputata la sospensione condizionale, e aveva confermato le pene degli altri due, previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

La pronuncia rescindente aveva annullato la sentenza limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 219, u.c., legge fall. e al trattamento sanzionatorio, rilevando che i giudici di merito avevano escluso la speciale tenuità del danno richiamando l’entità del passivo fallimentare. Il giudice del rinvio, chiamato a riesaminare la questione, confermava nuovamente il diniego. Gli imputati ricorrono per cassazione deducendo violazione dell’art. 219 legge fall., vizio di motivazione e disparità di trattamento in ordine alle attenuanti generiche e alla sospensione condizionale.

La Motivazione della Corte

La Sezione I rigetta tutti i motivi. Il punto centrale è il corretto parametro di valutazione della speciale tenuità del danno: la Corte ribadisce che essa va commisurata all’importo della distrazione, non all’entità del passivo, richiamando Sez. V n. 52057 del 2019, Giannone, Rv. 277658, già posta a fondamento della sentenza rescindente. Il giudice del rinvio si era conformato a tale principio, identificando il valore dei beni distratti — banchi, celle frigorifere, bilance, computer e altri strumenti aziendali — in diverse decine di migliaia di euro, acquisiti circa un anno prima del fallimento.

Il Collegio osserva che la valutazione di non speciale tenuità è stata operata sulla base degli esiti dell’istruttoria, in particolare della deposizione di un teste, e con ragionamento di fatto immune da illogicità manifesta, anche in assenza di una consulenza tecnica. Il riferimento al “pur esiguo ammontare della posta attiva” contenuto nella prima sentenza di appello non costituisce un accertamento del valore dei beni, ma una replica a un’obiezione difensiva; pertanto non sussiste alcun contrasto tra le due pronunce.

Quanto ai poteri del giudice del rinvio, la Corte ribadisce che questi è tenuto a riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione, con il solo limite di evitare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato (Sez. V n. 33847 del 2018, Cesarano, Rv. 273628; Sez. V n. 34016 del 2010, Gambino, Rv. 248413).

Sul fronte sanzionatorio, la Corte esclude la dedotta disparità di trattamento. Le attenuanti generiche erano già state concesse; si contesta solo l’entità della riduzione. La motivazione del giudice del rinvio valorizza la specificità della condotta di uno degli imputati, indicato come il concorrente che, quale amministratore formale della società destinataria della distrazione, ha consentito il transito dei beni sottratti in favore del socio occulto. Il richiamo alla gravità del fatto soddisfa lo standard dell’art. 133 cod. pen.

Il Collegio richiama Sez. V n. 32422 del 2022, Rv. 279778, secondo cui il silenzio o la protesta di innocenza non possono essere assunti come elemento decisivo sfavorevole, ma una condotta collaborativa può essere valutata favorevolmente se indicativa di resipiscenza. Nel caso concreto il contegno processuale non ha mostrato segnali di ravvedimento. La determinazione della pena, contenuta in una fascia medio-bassa rispetto all’edittale, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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