Guida senza patente revocata assorbe la misura di prevenzione (Cass. pen. Sez. I n. 8403 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 73 d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui punisce chi, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, si ponga alla guida dopo la revoca o sospensione della patente disposta per precedenti violazioni del codice della strada, senza che la revoca consegua alla misura, travolge il reato come originariamente contestato. Ne deriva che il fatto non sussiste e la sentenza va annullata senza rinvio sul relativo capo. Il venir meno del reato ritenuto assorbente per specialità fa riemergere l’autonomia della fattispecie assorbita, che resta reato, con conseguente rinvio al giudice di merito per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Sassari condannava il ricorrente alla pena di mesi cinque di arresto per due reati riuniti sotto il vincolo della continuazione: la guida senza patente, aggravata dalla recidiva nel biennio, e la guida nonostante la sottoposizione a misura di prevenzione con obbligo di soggiorno. La revoca della patente era intervenuta in epoca anteriore alla misura di prevenzione.
La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma, riteneva assorbito il reato di guida senza patente nella contravvenzione di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159/2011 in applicazione del principio di specialità, rideterminando la pena in mesi quattro di arresto. Il condannato ricorreva per cassazione deducendo l’erronea applicazione della norma e il difetto di motivazione sulla persistente pericolosità sociale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili le censure sulla mancata valutazione della pericolosità sociale, perché proposte per la prima volta in sede di legittimità in violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. In cassazione non possono dedursi questioni sottratte alla cognizione del giudice di merito, poiché si configurerebbe un inevitabile difetto di motivazione su un punto mai devoluto.
Il ricorso è invece fondato per ragioni diverse da quelle dedotte. La Corte costituzionale n. 116 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui prevede come reato la condotta di chi si pone alla guida dopo la revoca o sospensione del titolo abilitativo disposta per precedenti violazioni del codice della strada, quando la misura di prevenzione non abbia comportato la revoca della patente. Nel caso concreto la revoca era antecedente alla misura e la circostanza non è contestata. Ne segue che la condotta contestata al capo B) non è più prevista dalla legge come reato e che il fatto non sussiste.
La sentenza non può però essere annullata senza rinvio. Il giudice di appello aveva ritenuto la condotta di cui al capo B) assorbente quella di cui al capo A). Caducato il reato assorbente, riprende autonomia la fattispecie assorbita, che costituisce ancora reato: si verte in tema di recidiva nel biennio di guida senza patente perché revocata. La Corte ricorda che l’ipotesi aggravata di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada è stata trasformata in fattispecie autonoma di reato per il trattamento sanzionatorio congiunto, detentivo e pecuniario, sicché la depenalizzazione dell’ipotesi non aggravata non incide sulla sanzione della fattispecie aggravata.
Non essendo contestata la responsabilità per il capo A), la penale responsabilità è ormai accertata in via definitiva. Va esclusa la prescrizione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite del 12 dicembre 2024 per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, da disciplinare secondo la legge n. 103/2017, più favorevole delle riforme successive. La sentenza è annullata senza rinvio per il capo B) perché il fatto non sussiste e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari per il solo trattamento sanzionatorio del capo A).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.