Agevolazione mafiosa: serve prova della consapevolezza del concorrente (Cass. pen. Sez. IV n. 21975 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante della finalità di agevolare un’associazione di tipo mafioso, prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen., può essere estesa al concorrente nel reato che non condivida il fine agevolativo solo ove risulti provato che egli abbia agito col fine di agevolare il sodalizio ovvero fosse consapevole del fine perseguito dai compartecipi. Ai fini di tale imputazione soggettiva non è sufficiente la conoscenza della mera partecipazione di un soggetto mafioso all’affare illecito, né la dimostrazione dell’idoneità oggettiva della condotta a rafforzare il programma associativo. La consapevolezza dell’altrui finalità agevolatrice deve fondarsi su elementi concreti, idonei a dimostrare che il concorrente, estraneo al contesto territoriale, conoscesse la mafiosità dell’interlocutore o i metodi intimidatori impiegati. In difetto, la motivazione è viziata per salto logico e viola l’art. 125 cod. proc. pen.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un procedimento per reati associativi e di gestione illecita di scommesse. Il ricorrente era stato condannato in primo grado, con giudizio abbreviato, per il reato di cui al capo 9 bis della rubrica, con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
In appello, l’imputato era stato assolto dal concorso esterno in associazione mafiosa e la pena era stata rideterminata in due anni di reclusione, con sospensione condizionale. La Sez. III di questa Corte, con sentenza n. 38498 del 2024, aveva annullato la decisione limitatamente all’aggravante e al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro. In sede di rinvio, i giudici avevano ritenuto sussistente l’aggravante, condannando il ricorrente. Da qui il nuovo ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8545 del 2019, secondo cui l’aggravante in esame ha natura soggettiva e richiede un fine agevolativo che costituisce motivo a delinquere. Le Sezioni Unite hanno tuttavia richiesto, in ossequio al principio di offensività, elementi obiettivi di riscontro, individuati nell’esistenza di un gruppo associativo mafioso e nella effettiva possibilità che l’azione si inscriva nelle utilità della compagine.
Quanto al concorso di persone, la Corte richiama il discrimine elaborato dalle Sezioni Unite: l’estensione della circostanza al concorrente non dipende dalla natura oggettiva o soggettiva dell’aggravante, ma dalla sua estrinsecazione all’esterno. Ne deriva che, ove emergano elementi idonei a dimostrare che l’intento dell’agente sia stato riconosciuto dal concorrente e che tale consapevolezza non lo abbia dissuaso dalla collaborazione, l’aggravante è a lui applicabile. Per tale imputazione è sufficiente il dolo diretto, che comprende il dolo eventuale, mentre è esclusa l’imputazione a titolo di colpa.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che la motivazione della sentenza di rinvio è adeguata sul piano oggettivo, avendo dimostrato la riconducibilità dell’affare all’intera cosca e l’idoneità della condotta a rafforzare il programma associativo. Manca invece del tutto la prova che il ricorrente abbia agito col fine agevolativo o fosse quantomeno consapevole del fine perseguito dagli altri concorrenti.
La Corte di merito ha desunto tale consapevolezza dal fatto che l’imputato sapesse della partecipazione all’affare del soggetto mafioso, senza indicare le circostanze concrete da cui desumere che egli, estraneo al contesto locale, conoscesse la mafiosità dell’interlocutore o i metodi usati per acquisire il dominio del mercato. Sussiste dunque un salto logico che vizia la motivazione. L’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello assorbe le ulteriori doglianze sulle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale, da rivalutare in sede di rinvio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice