Misure cautelari, autorizzazione al lavoro fuori casa e stato di assoluta indigenza (Cass. pen. Sez. I n. 8407 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, il diniego dell’autorizzazione all’allontanamento dall’abitazione per svolgere attività lavorativa, ai sensi dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., deve fondarsi su una motivazione che spieghi in concreto come gli spostamenti e la presenza prolungata nel luogo di lavoro possano vanificare l’efficacia dei controlli. Quanto al requisito dello stato di assoluta indigenza, esso non è assimilabile a una situazione di totale impossidenza, essendo sufficiente che le condizioni reddituali della famiglia, valutati i redditi degli altri componenti, non consentano di provvedere agli oneri di educazione, istruzione e cura propri e dei familiari non indipendenti. Il giudice che ometta di valutare le allegazioni sulle necessità familiari incorre in un deficit motivazionale che impone l’annullamento del provvedimento.

Il Fatto

Un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis, cod. pen. presentava istanza al Tribunale di Nocera Inferiore per ottenere l’autorizzazione all’allontanamento dall’abitazione al fine di svolgere attività lavorativa, ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen. L’istanza veniva rigettata. Il soggetto proponeva appello ai sensi dell’art. 310, cod. proc. pen. e il Tribunale di Salerno confermava il diniego, ritenendo da un lato non provato lo stato di assoluta indigenza e dall’altro le modalità dell’impegno lavorativo incompatibili con la salvaguardia delle esigenze cautelari.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando vizi della motivazione, la violazione dell’art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen. per assenza del parere del pubblico ministero e la violazione dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. per il travisamento delle autodichiarazioni dei terzi.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende preliminarmente l’eccezione di nullità sollevata con il secondo motivo. Il vizio dedotto è una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, lett. b), cod. proc. pen., che, per l’art. 182 cod. proc. pen., non è deducibile dalla difesa che non vi abbia interesse e non è comunque più rilevabile in cassazione quando non sia stata eccepita davanti al giudice dell’impugnazione di merito.

Nel merito, la Corte ritiene fondate le doglianze relative alla motivazione. Il Tribunale aveva fondato il diniego su due ragioni ostative: la gravità delle esigenze cautelari, non salvaguardabili per le difficoltà dei controlli dovute alle modalità dell’impegno lavorativo, e l’assenza di prova dell’assoluta indigenza. Sotto il primo profilo, il giudice di merito da un lato richiama la condotta del reato associativo dopo aver premesso che le originarie esigenze cautelari erano risultate attenuate nel tempo; dall’altro descrive le modalità dell’attività lavorativa senza spiegare come gli spostamenti e la presenza prolungata nel luogo possano concretamente vanificare i controlli.

Quanto allo stato di assoluta indigenza, la Corte richiama il principio espresso da Sez. 6, n. 1200 del 04/12/2023, dep. 2024: le condizioni reddituali vanno verificate con criteri di rigore per la natura eccezionale della previsione, ma non coincidono con una totale impossidenza. È sufficiente che i redditi della famiglia, considerati quelli degli altri componenti, non consentano di far fronte agli oneri di educazione, istruzione e cura propri e dei familiari non indipendenti. Il Tribunale, invece, ha svolto considerazioni generiche, omettendo di valutare gli oneri e le allegazioni sulle necessità familiari rappresentate nell’istanza.

Per tali decisive deficienze motivazionali la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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