Mancata citazione parte civile e vizi motivazionali censura inammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 6944 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione con cui l’imputato deduce la nullità derivante dall’omessa citazione in appello della parte civile, poiché la relativa disposizione è volta esclusivamente a consentire la costituzione di parte civile al destinatario della citazione. La censura concernente la motivazione della sentenza di appello pronunciata per un reato di competenza del giudice di pace è invece preclusa, in quanto il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia dal giudice di primo grado. La sentenza era stata confermata dal Tribunale di Mantova, in qualità di giudice di appello. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo motivo, lamentava l’omessa citazione in appello della parte civile. Con il secondo motivo, denunciava vizi di motivazione in relazione all’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato il primo motivo, dichiarandolo inammissibile per carenza di interesse. Ha richiamato il principio secondo cui la nullità derivante dall’omessa citazione della persona offesa ex art. 178 cod. proc. pen. non può essere eccepita dall’imputato, il quale manca di interesse all’osservanza di una disposizione il cui unico scopo è consentire l’eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione. Tale principio è stato ritenuto valido anche con riferimento alla mancata citazione in appello.
La Corte ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione della parte civile, in quanto proposta da un difensore privo di procura speciale. Ha richiamato il principio di legittimità per cui l’art. 100, terzo comma, cod. proc. pen., richiede che dall’atto risulti l’espressa volontà di estendere la delega defensionale a un diverso grado del processo, istituendo una presunzione semplice di limitazione della procura al grado in cui è apposta.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la censura tendeva a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti alternativa a quella operata dal giudice di merito, la cui valutazione è esclusiva e insindacabile in sede di legittimità. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite per cui esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
Infine, la Corte ha precisato che, trattandosi di una sentenza di appello pronunciata per un reato di competenza del giudice di pace, l’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita i motivi di ricorso alle sole lettere a), b) e c), escludendo pertanto la deducibilità dei vizi di motivazione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 100 c.p.p. – Difensore delle altre parti private
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso