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Guida senza patente e non abitualità del comportamento (Cass. pen. Sez. VII n. 21435 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare i motivi di appello, prospettando censure concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, quando la motivazione risulti congrua e adeguata, immune da vizi di manifesta illogicità. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, difettando il prescritto requisito della non abitualità del comportamento: la condotta assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio, sicché l’elemento della reiterazione è già insito nella fattispecie tipica.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne aveva confermato la responsabilità penale per il reato di guida senza patente di cui all’art. 116 cod. strada. Con il ricorso venivano dedotti plurimi motivi: la mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., l’insufficienza della motivazione in ordine alla configurabilità del reato e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, in sede di vaglio preliminare di ammissibilità, ha rilevato il carattere reiterativo delle censure proposte, già dedotte nei gradi di merito e incentrate su profili di ricostruzione fattuale non consentiti nel giudizio di legittimità. La valutazione del materiale probatorio e l’apprezzamento dei fatti sono rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, la cui motivazione è stata ritenuta congrua e adeguata, basata su corretti criteri di inferenza e condivisibili massime di esperienza.

Quanto alla dedotta applicazione della causa di non punibilità, gli ermellini hanno affermato il principio per cui l’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente. La fattispecie incriminatrice di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada richiede, quale elemento costitutivo, la recidiva nel biennio: la condotta assume rilevanza penale solo in presenza di una precedente violazione, sicché la reiterazione è elemento essenziale della fattispecie. Difetta, pertanto, il requisito della non abitualità del comportamento, condizione necessaria per la configurabilità della tenuità del fatto. A sostegno di tale conclusione viene richiamato il precedente Sez. 4, n. 28657 del 2024.

In relazione alla censura concernente le attenuanti generiche, la Corte ha osservato che la circostanza risultava già concessa e applicata in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio, con conseguente infondatezza del motivo. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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