Esigenze cautelari e tempo trascorso dopo la condanna di primo grado (Cass. pen. Sez. VI n. 12311 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento cautelare personale il perimetro cognitivo della Cassazione è circoscritto al vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., restando estranea al giudizio di legittimità la valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. L’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. impone di condurre l’esame delle esigenze tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, senza alcun automatismo applicativo per effetto della condanna. La sentenza di condanna di primo grado costituisce fatto nuovo idoneo a legittimare la misura coercitiva ed esclude il vincolo di un precedente giudicato cautelare favorevole. Anche quando opera la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il rilevante tempo trascorso dalla cessazione della condotta, privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, può integrare gli elementi dai quali risulta che non sussistono esigenze cautelari.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Direzione Distrettuale Antimafia, impugna con ricorso per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto avverso il provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia. Quest’ultimo aveva respinto l’istanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto raggiunto da condanna di primo grado alla pena di diciotto anni di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Il pubblico ministero ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., oltre a vizi della motivazione, sul rilievo che il Tribunale avrebbe sminuito la gravità obiettiva della condotta e depotenziato la valenza della condanna, valorizzando la risalenza dei fatti e i possibili esiti alternativi del processo.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso muovendo da una premessa di ordine processuale. Nel ricorso avverso il riesame in materia di misure cautelari personali le doglianze sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari assumono rilievo solo se rientrano nella previsione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Esula pertanto dalle funzioni della Cassazione la valutazione di merito sulla sussistenza degli indizi e delle esigenze, compito primario ed esclusivo dei giudici di merito, prima di quello investito dell’istanza e poi del giudice del riesame.
Venendo al merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. In presenza di condanna di primo grado l’esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere taluna delle esigenze di cui all’art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. La disposizione non prevede alcun automatismo applicativo per effetto della condanna e della pena irrogata.
La pronuncia di condanna costituisce, tuttavia, un fatto nuovo che legittima l’emissione di una misura coercitiva personale e impone al giudice di verificare le esigenze cautelari, escludendo alcun vincolo derivante da un precedente giudicato cautelare favorevole al condannato. Le coordinate di valutazione non mutano neppure in presenza di pena elevata per reati rispetto ai quali opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza della sola custodia in carcere: anche in tal caso la presunzione può essere superata dalla ricorrenza di elementi che dimostrino l’insussistenza delle esigenze. Tra questi la Corte annovera il tempo trascorso che, alla luce della riforma di cui alla legge n. 47 del 2015 e di un’esegesi costituzionalmente orientata della presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità.
Il Tribunale del riesame ha fatto coerente applicazione di tale principio. La condotta partecipativa è contestata come perdurante fino al 19 dicembre 2019, in epoca risalente rispetto al momento in cui la misura richiesta avrebbe dovuto essere adottata, essendo trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione della condotta e in assenza di ulteriori elementi che denotino contatti con i sodali. Il legame familiare con un soggetto ristretto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. e la condanna a pena elevata non giustificano l’applicazione della misura custodiale, che, a differenza della pena, è funzionale alla tutela del pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere. Il pericolo, pure nella logica della presunzione, è stato ritenuto smentito da positivi elementi riconducibili al comportamento concretamente tenuto per un apprezzabile periodo temporale. Le conclusioni dell’ordinanza impugnata risultano quindi coerenti con i criteri dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. e incensurabili anche sotto il profilo della violazione di legge.
Nota della Redazione
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