Errore di fatto e ricorso straordinario: rileva l’interpretazione, non la svista (Cass. pen. Sez. II n. 31122 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. presuppone un errore percettivo, causato da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, che abbia inciso sul processo formativo della volontà della Corte inducendola a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza la svista. Quando invece la causa dell’errore non è riconducibile a una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione conserva un contenuto valutativo, si configura un errore di giudizio, estraneo al perimetro del rimedio. Non integra errore di fatto l’interpretazione che la Corte abbia dato dell’errore in cui fosse incorsa una precedente pronuncia, né è decisivo l’errore che cada su circostanze di cui sia stata già motivatamente affermata la marginalità rispetto alle altre emergenze probatorie.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, in riforma della decisione di primo grado, per concorso in duplice omicidio e per detenzione e porto in luogo pubblico dell’arma usata per i delitti. La Corte d’assise d’appello aveva fondato il giudizio di responsabilità su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, reciprocamente riscontratesi, unitamente a una chiamata in reità de relato.

Esaurito il giudizio di legittimità con il rigetto del ricorso, l’interessato aveva proposto un primo ricorso straordinario, dichiarato inammissibile con sentenza della Sez. VI. Avverso tale pronuncia ha proposto un secondo ricorso straordinario, deducendo che la Sez. VI sarebbe incorsa in un errore percettivo nel leggere la precedente decisione della Sez. II, con conseguente travisamento del contenuto di una dichiarazione e della relativa decisività.

La Motivazione della Corte

La Sez. II ha anzitutto ricostruito il perimetro dell’art. 625-bis cod. proc. pen., richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 37505 del 2011 e n. 16103 del 2002: oggetto del rimedio è l’errore percettivo determinato da svista o equivoco nella lettura degli atti interni, idoneo a incidere sul processo formativo della volontà. Se la causa dell’errore non è esclusivamente una fuorviata rappresentazione e la decisione mantiene un contenuto valutativo, si ha errore di giudizio, come tale estraneo al rimedio. Ha poi richiamato Sez. IV n. 13525 del 2020 sul requisito della decisività, intesa come attitudine a condurre a una decisione incontrovertibilmente diversa.

Applicando tali coordinate, la Corte ha escluso che la Sez. VI, nel decidere il primo ricorso straordinario, sia incorsa in un errore di fatto. Essa ha piuttosto interpretato l’errore in cui era caduta la Sez. II, riconducendolo alla sola attribuzione nominativa della dichiarazione e non al suo contenuto, che ha ritenuto valutato nella sua interezza nonostante il riferimento sintetico contenuto nella decisione precedente. Si tratta, ha precisato il Collegio, di valutazione della portata dell’errore, non di errore percettivo sull’errore stesso.

In ogni caso, il motivo non supera l’argomento della non decisività. La decisione richiamata aveva già affermato che rileva non l’omessa ricostruzione dell’antefatto del delitto, quanto la logicità della sua marginalizzazione rispetto alle altre emergenze, in coerenza con i principi sulla valutazione frazionata delle dichiarazioni. Le dichiarazioni del collaboratore sulla partecipazione del ricorrente erano state lineari e costanti e trovano conferma in plurimi elementi, sì che l’eventuale errore caduto sulle modalità di reperimento dell’arma resta privo di attitudine decisoria.

La Corte ha quindi concluso che le censure mirano in realtà a una diversa valutazione della rilevanza delle medesime circostanze e restano estranee al perimetro del ricorso straordinario, dichiarandolo inammissibile ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende per i profili di colpa ravvisati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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