Inammissibile il ricorso che ripropone i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. II n. 38504 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
E’ inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi gia’ proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato. In tale ipotesi le doglianze, prospettate in modo generico, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico. E’ altresi’ preclusa alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella del giudice di merito attraverso una diversa lettura dei dati processuali. La circostanza attenuante della lieve entita’ del fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 richiede una valutazione del fatto nel suo complesso e non e’ configurabile quando la lievita’ difetti in rapporto all’evento o alle modalita’ della condotta.
Il Fatto
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 3 aprile 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale di Civitavecchia per i reati di rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, concessa l’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. equivalente alla recidiva contestata. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza del dolo in ordine al delitto di lesioni e il mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entita’ del fatto.
La questione arriva davanti alla Corte di legittimita’ per la dedotta violazione di legge e per la asserita contraddittorieta’ della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando che con entrambi i motivi si propone una lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimita’. Il ricorrente ripropone considerazioni gia’ spese in appello senza confrontarsi compiutamente con la motivazione dei giudici di merito, tentando di introdurre una diversa prospettiva nella lettura degli elementi di prova.
Viene richiamato il principio, costantemente affermato, secondo cui e’ inammissibile il ricorso fondato sugli stessi motivi dell’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilita’ delle valutazioni di merito adeguatamente motivate, sia per la generiita’ delle doglianze (Sez. 3, n. 44882 del 18.07.2014, Cariolo; Sez. 2, n. 27816 del 22.03.2019, Rovinelli).
La Corte ribadisce che e’ preclusa una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella del giudice di merito con una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilita’ delle fonti di prova (Sez. 5, n. 48050 del 02.07.2019; Sez. 4, n. 1219 del 14.09.2017, Colomberotto; Sez. 6, n. 47204 del 07.10.2015, Musso). Ne consegue l’inammissibilita’ delle doglianze che criticano la persuasivita’ o l’illogicita’ non manifesta della motivazione.
La Corte valorizza inoltre la presenza di una “doppia conforme”, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni di primo grado. Quanto alle lesioni, la motivazione impugnata le ha qualificate come volontarie in ragione della colluttazione ingaggiata dall’imputato e del nesso causale con l’evento.
Infine, la Corte ritiene logico il diniego della lieve entita’ del fatto: la natura plurioffensiva della rapina e la gravita’ delle lesioni, giudicate guaribili in venticinque giorni, sono incompatibili con una valutazione di minima offensivita’ della condotta, conformemente a Sez. 2, n. 47610 del 22.10.2024. All’inammissibilita’ segue la condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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