Guida senza patente e recidiva nel biennio: prova della definitività del verbale (Cass. pen. Sez. VII n. 33346 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, la prova della recidiva nel biennio, idonea a escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 8/2016, non richiede la produzione di un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito amministrativo. È sufficiente un minimo di prova, quale l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo o la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria, unitamente alla mancata allegazione, da parte dell’interessato, di elementi contrari. Il giudice di merito non inverte l’onere probatorio quando desume la definitività della pregressa violazione dagli elementi forniti dall’accusa e dall’assenza di allegazioni difensive contrarie.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 28 febbraio 2025, confermava la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 19 gennaio 2024 per il reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada. All’imputato erano stati irrogati mesi due di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda.

Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando l’inversione dell’onere probatorio in ordine alla prova della definitività della violazione amministrativa contestata con verbale del 18 settembre 2022.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il nodo giuridico riguarda il regime probatorio della recidiva nel biennio, che incide sulla configurabilità del reato e sulla sottrazione della condotta alla depenalizzazione.

Secondo la Sezione, la prova della definitività del pregresso illecito amministrativo non esige un’attestazione documentale specifica. È sufficiente un minimo di prova, che può consistere nell’allegazione del verbale di contestazione, nella dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure nella testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria. A ciò si aggiunge la mancata allegazione, da parte del ricorrente, di elementi contrari. La Corte richiama in proposito Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200.

Nel caso concreto, dalla consultazione delle banche dati CED risultava il precedente verbale di contestazione amministrativa del 18 settembre 2022. Gli approfondimenti investigativi della polizia giudiziaria evidenziavano che avverso tale contestazione non era stata corrisposta alcuna oblazione né era stato proposto ricorso alle competenti Autorità, da ciò discendendo la sua definitività. La difesa non aveva fornito alcun principio di prova dell’impugnazione del verbale.

La Sezione ha quindi escluso che la motivazione della Corte territoriale configuri un’inversione dell’onere probatorio: l’accusa aveva offerto elementi di sicuro valore probatorio dai quali risalire, in mancanza di allegazioni contrarie dell’interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa. Sul punto è richiamata Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, Rv. 286879.

Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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