Reato di fuga e omissione di soccorso, insindacabile il diniego della tenuità (Cass. pen. Sez. 7 n. 33341 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di fuga di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada è reato omissivo che si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente viola l’obbligo di fermarsi, senza che rilevi l’essersi trattenuto a constatare le condizioni della persona offesa. Nel reato di omissione di assistenza di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada, l’elemento psicologico sussiste anche a titolo di dolo eventuale quando l’agente avrebbe potuto prevedere, a seguito del sinistro, un’ipotesi di danno alle persone. Il diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. postula una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, secondo i parametri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., e le considerazioni dei giudici di merito, se conformi ai principi e non arbitrarie né illogiche, sono insindacabili in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 10.01.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Macerata il 05.06.2023 nei confronti dell’imputato, riconosciuto colpevole dei reati di fuga e di omissione di assistenza in relazione a un sinistro stradale, con l’aumento per la continuazione e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: contraddittorietà della motivazione e violazione di legge in relazione agli art. 189, comma 6 e 7, cod. strada, per avere la Corte territoriale travisato le circostanze dei fatti, e inosservanza o erronea applicazione della legge penale quanto al diniego dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. I motivi, così come prospettati, non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e perché deducono difetto o contraddittorietà della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, esistente e connotata da lineare e coerente logicità.
Quanto alla fattispecie di fuga, la Corte territoriale ha ricordato che si tratta di reato omissivo, che si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente viola l’obbligo di fermarsi, e ha correttamente ritenuto integrata la contestazione, valorizzando il fatto che le risultanze probatorie depongono nel senso che l’imputato, pur consapevole del sinistro provocato e in condizioni di riprendere la marcia, non si fosse in alcun modo adoperato per prestare soccorso alla persona offesa.
In ordine all’omissione di assistenza, la Suprema Corte ha giudicato logico e congruo l’impianto motivazionale nel punto in cui dà conto della piena consapevolezza dell’imputato circa i danni causati alla persona offesa, con valutazione compiuta ex ante rispetto all’allontanamento: l’elemento psicologico sussiste, anche a titolo di dolo eventuale, quando l’agente avrebbe potuto anche solo prevedere, a seguito del sinistro, un’ipotesi di danno alle persone.
La Corte ha infine condiviso il diniego della particolare tenuità del fatto. Il giudizio richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016. I giudici di merito hanno considerato che la condotta di guida, consapevole di aver causato un eclatante sinistro in violazione delle norme della strada, esclude la particolare tenuità dell’offesa: considerazioni conformi ai principi, non arbitrarie né illogiche.
Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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