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Inammissibile il ricorso per motivi non dedotti e valutazione insindacabile della tenuità (Cass. pen. Sez. VII n. 5540 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduce l’omesso esame di un motivo mai proposto in sede di appello, quando l’atto di impugnazione riporti contenuti difformi da quelli indicati nel ricorso. La valutazione circa la ricorrenza degli estremi del fatto di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. è rimessa al giudice di merito e, se sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità. La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., consegue alla declaratoria di inammissibilità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 186, lett. b), cod. strada e, a seguito di appello, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omesso esame di un motivo e la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente ha altresì depositato memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato la manifesta infondatezza del ricorso, evidenziando che la sentenza impugnata reca una motivazione appropriata, fondata su acquisizioni probatorie definite e significative e immune da vizi logico-giuridici.

Quanto alla prima censura, la Corte ha osservato che il motivo dell’omesso esame riguardava una doglianza mai proposta in appello: dall’atto di appello versato in atti risulta, infatti, un contenuto difforme da quanto riportato nel ricorso per cassazione, nel quale si faceva persino riferimento a un tasso alcolemico indicato in un non meglio precisato “decreto prefettizio”, privo di attinenza con il caso in esame.

In relazione alle doglianze sulla violazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha precisato che la sentenza impugnata ha motivatamente escluso la ricorrenza degli estremi del fatto di particolare tenuità, sulla base di una ponderata valutazione di merito, priva di errori in diritto e pertanto non sindacabile in sede di legittimità.

Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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