Continuazione e disegno criminoso unitario: necessaria verifica analitica del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 28335 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., le violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine, con originaria progettazione di una serie ben individuata di reati già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali. L’unicità del disegno criminoso non si identifica con la serialità delle condotte, che esprime un programma di vita improntato al crimine e attiene a istituti diversi, quali la recidiva e la professionalità nel reato. La verifica giudiziale non può fondarsi su indici meramente presuntivi o su congetture processuali: il giudice dell’esecuzione deve dar conto in modo specifico degli elementi posti a base del rigetto, con una verifica giurisdizionale analitica.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l’istanza con cui il condannato chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due reati di rapina aggravata in concorso, giudicati separatamente in sede di cognizione con due sentenze irrevocabili. Pur prendendo atto dell’omogeneità dei fatti, il giudice ha valorizzato in senso ostativo la commissione in luoghi diversi, con modalità eterogenee e con riferimento a oggetti materiali differenti.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando l’inosservanza degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e lamentando che il Tribunale avesse disatteso i criteri identificativi dell’unicità del disegno criminoso, sussistente per la sostanziale omogeneità delle condotte, la vicinanza temporale, l’identica natura dei reati e l’analogia del modus operandi. Ha inoltre censurato la mancata valutazione dello stato di tossicodipendenza quale elemento unificatore delle condotte.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità sui criteri di desumibilità dell’ideazione unitaria di una pluralità di condotte illecite. Le violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine, con originaria progettazione di una serie ben individuata di reati già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali, come affermato da Sez. V n. 1766 del 2015, Sez. I n. 11564 del 2012 e Sez. I n. 44862 del 2008.
Il Collegio precisa che l’unicità del programma criminoso non va assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite, poiché in tal caso la reiterazione della condotta è espressione di un programma di vita improntato al crimine, penalizzato da istituti quali la recidiva, l’abitualità e la professionalità nel reato, secondo un parametro opposto a quello sotteso alla continuazione, preordinata al favor rei. Sul punto richiama Sez. V n. 10917 del 2012.
La verifica della preordinazione criminosa non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi o di congetture processuali: occorre dimostrare che i reati siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso unitario, secondo Sez. I n. 37555 del 2015, Sez. I n. 35639 del 2013 e Sez. V n. 49476 del 2009.
Applicando tali parametri, la Corte ritiene che l’ordinanza impugnata non soddisfi i requisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sull’unicità del disegno criminoso. Il giudice dell’esecuzione si è limitato ad affermare in termini assertivi l’assenza di un disegno preordinato, ma non ha dato specifico conto della meramente affermata eterogeneità del modus operandi, né ha considerato la distanza temporale di soli due mesi tra i reati, commessi in concorso con lo stesso soggetto.
L’ordinanza è inoltre del tutto silente sull’invocato stato di tossicodipendenza quale elemento unificatore, pur risultando agli atti un’ordinanza ex art. 299 cod. proc. pen. con cui il Tribunale di Ascoli Piceno aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo di dimora presso il Comune della comunità terapeutica. Su questi dati circostanziali si imponeva una verifica giurisdizionale analitica. Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza è annullata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per nuovo esame.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 299 c.p.p. – Revoca e sostituzione delle misure
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato