La mancata verifica periodica dell’etilometro non impone la revisione del libero convincimento (Cass. pen. n. 31662 del 21.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indicazione normativa del metodo di accertamento del tasso alcolemico mediante l’alcoltest non introduce una prova legale, ma fornisce al giudice criteri di valutazione a ridotto margine di soggettività. Il mancato rispetto delle modalità di verifica dell’apparecchio previste dall’art. 379 del Regolamento di esecuzione del codice della strada non determina di per sé la nullità dell’accertamento, ma può incidere sull’affidabilità del risultato strumentale. La valutazione sull’attendibilità della misurazione che si discosta dal modello normativizzato spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica.
Il Fatto
Il Tribunale di Arezzo ha assolto l’imputato dal reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, contestato per essersi posto alla guida in orario notturno dopo aver causato un incidente stradale. Il giudice di merito ha escluso la responsabilità rilevando che l’etilometro utilizzato era stato sottoposto all’ultimo controllo periodico nel 2009, ritenendo i soli elementi sintomatici rilevati nell’immediatezza insufficienti a dimostrare il superamento della soglia di rilevanza penale.
Avverso la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo l’erronea equiparazione tra la mancata verifica periodica e il malfunzionamento dello strumento, rimasto indimostrato, e la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi di cui all’art. 507 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato il ricorso, osservando che le sentenze di assoluzione per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., pronunciate dopo il 25 agosto 2024, non sono appellabili dal pubblico ministero a seguito della modifica dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. operata dalla legge n. 114/2024. Avverso tali pronunce è quindi esperibile soltanto il ricorso per cassazione, anche per i vizi di cui alle lett. d) ed e) dell’art. 606 cod. proc. pen., senza che trovino applicazione le limitazioni previste per il ricorso per saltum.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio consolidato per cui il metodo scientifico di rilevazione del tasso alcolemico non costituisce prova legale. Il mancato rispetto della cadenza di verifica periodica dell’apparecchio non comporta l’invalidità dell’accertamento, ma incide esclusivamente sull’affidabilità del risultato, che il giudice di merito è chiamato a valutare sulla base di ogni evidenza disponibile, quali l’esito del pretest, i sintomi di ebbrezza e i comportamenti alla guida.
Con riferimento al caso concreto, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale, che ha valorizzato la sostanziale omissione di ogni verifica sulla funzionalità dello strumento dal 2009, cioè da oltre quindici anni prima della misurazione, ravvisando un ragionevole dubbio sul regolare funzionamento. Quanto alla mancata iniziativa istruttoria, la decisione risulta sorretta da motivazione implicita fondata sulla struttura argomentativa della pronuncia, che evidenzia la sufficienza degli elementi già acquisiti.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza alcuna statuizione ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione proposta dal pubblico ministero.
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Nota della Redazione
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