Guida senza patente con recidiva biennale: pena congiunta di arresto e ammenda (Cass. pen. Sez. VII n. 5344 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio è ancora penalmente rilevante e non è stato attinto dalla depenalizzazione di cui al d.lgs. n. 8/2016. La fattispecie di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada prevede, in caso di recidiva, la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda: la norma incriminatrice aggiunge alla pena pecuniaria dell’ammenda da 2.257 a 9.032 euro la pena detentiva dell’arresto fino a un anno. La trasformazione in sanzione amministrativa pecuniaria ha riguardato solo la guida senza patente priva di recidiva. È manifestamente infondato il motivo che prospetti enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo. L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude il rilievo delle cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di guida senza patente con recidiva, anche penale, nel biennio. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 07/05/2024, aveva confermato la condanna irrogando la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in ordine all’art. 116, comma 15, cod. strada, nella parte in cui era stata applicata, oltre alla pena dell’arresto, anche quella dell’ammenda. Ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il motivo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo. Il prevenuto è stato ritenuto responsabile del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, fattispecie per la quale non opera la depenalizzazione di cui al d.lgs. n. 8/2016.
La questione centrale attiene alla natura della pena applicabile. La Corte ha chiarito che la pena prevista non è solo quella dell’arresto, ma anche quella congiunta dell’ammenda, già in precedenza prevista e trasformata in sanzione amministrativa pecuniaria solo con riguardo alla guida senza patente “depenalizzata”, ossia senza la recidiva nel biennio.
Il percorso argomentativo muove dalla struttura della norma incriminatrice. L’art. 116, comma 15, cod. strada, nell’ipotesi di recidiva nel biennio ancora penalmente rilevante, prevede la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda. La norma aggiunge alla pena pecuniaria dell’ammenda da 2.257 a 9.032 euro, in caso di recidiva, la pena dell’arresto fino a un anno. Tale lettura è resa evidente dalla locuzione “si applica altresì” che precede l’indicazione della pena detentiva, come già affermato da Sez. VII n. 13058 del 2022.
La Corte ha inoltre rilevato che le indicazioni giurisprudenziali richiamate in ricorso erano state estrapolate dal loro contesto e non avevano riguardato la questione qui sollevata, che trova invece testuale risposta nel disposto di legge.
Quanto alla prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello, la Corte ha ribadito che l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 32 del 22.11.2000, cui hanno aderito le Sezioni Unite n. 23428 del 2.3.2005 e n. 19601 del 28.2.2008, e da ultimo Sez. II n. 28848 dell’8.5.2013. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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