Erronea motivazione sulla continuazione non vizia la pena senza aumento (Cass. pen. Sez. VII n. 5336 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’erronea affermazione, nella motivazione, della sussistenza della continuazione tra più condotte integranti il reato di molestie non determina alcun vizio rilevante se il giudice di merito, nel calcolo della dosimetria sanzionatoria, non ha applicato alcun aumento per la continuazione, essendosi limitato a ridurre la pena base per le circostanze attenuanti generiche. In tal caso l’errore non produce alcuna ripercussione concreta sul trattamento sanzionatorio e la censura è manifestamente infondata. Le doglianze che sollecitano una diversa valutazione del compendio probatorio, sotto le spoglie della violazione di legge o del vizio di motivazione, sono inammissibili in sede di legittimità, essendo la valutazione degli elementi di fatto riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Campobasso ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 660 cod. pen., condannandolo alla pena dell’ammenda. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità. Con il secondo ha contestato la ritenuta continuazione tra le condotte integranti il reato di molestie, in contrasto con i principi consolidati in materia. La parte civile ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con nota spese.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, le censure difensive si risolvono in doglianze di fatto, di contenuto generico, incentrate sulla denuncia di inesistenti vizi di contraddittorietà o illogicità. Il provvedimento impugnato ha riportato gli elementi emersi a carico del ricorrente, costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa, come riscontrate da testi, e li ha valutati adeguatamente.
Il giudice di legittimità non può compiere una rivalutazione del compendio probatorio. La Corte richiama il principio secondo cui esula dai suoi poteri una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (richiamate Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997 e Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996). Le censure sollecitano dunque una diversa valutazione di elementi fattuali, non consentita a fronte di una motivazione scevra da vizi logici e giuridici.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte riconosce che coglie nel segno la censura mossa alla parte di motivazione in cui il giudice di merito osserva erroneamente sussistere la continuazione tra le condotte costituenti molestia, motivando peraltro ancora erroneamente sull’esclusione delle circostanze attenuanti generiche, poi in realtà concesse.
Tale errore, tuttavia, non ha avuto ripercussione alcuna: nell’operare il calcolo della dosimetria sanzionatoria il giudice non ha apportato alcun aumento per la continuazione alla pena base stabilita, limitandosi a ridurla di un terzo ex art. 62 bis cod. pen. L’errore motivazionale resta quindi privo di effetti concreti sul trattamento sanzionatorio.
All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila a favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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