Proroga del 41-bis e limiti del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 21266 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen., il ricorso per cassazione del Procuratore generale, dell’internato o del difensore è ammesso per la sola violazione di legge. Tale limite va inteso nel senso che il controllo di legittimità si estende, oltre che all’inosservanza di norme sostanziali e processuali, al vizio di mancanza di motivazione, ravvisabile quando questa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da essere meramente apparente. La proroga è legittima quando sia accertata la perdurante capacità del condannato di tenere contatti con l’associazione criminale; non occorrono fatti nuovi, essendo sufficiente che il pericolo di collegamenti non sia venuto meno.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto al regime detentivo differenziato, ha impugnato davanti alla Corte di cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva disposto la proroga del regime speciale. La difesa ha dedotto l’insufficienza e l’apparentezza della motivazione, l’assenza nel cumulo di pene in esecuzione di delitti che consentano l’applicazione dell’art. 41-bis e la mancata ponderazione di elementi fattuali dimostrativi dell’attualità del pericolo di collegamenti con l’ambiente criminale di appartenenza.

Il ricorso riproponeva rilievi già avanzati contro precedenti provvedimenti di proroga. La questione centrale riguarda l’ampiezza del sindacato di legittimità sul provvedimento del tribunale di sorveglianza e i criteri di valutazione dell’attualità del pericolo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal limite dei motivi deducibili, ricordando che l’art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen. consente il ricorso solo per violazione di legge. Il controllo di legittimità comprende però il vizio di motivazione apparente, cioè quella affetta da carenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da non rendere comprensibile il percorso seguito dal giudice di merito.

Sul piano sostanziale, la proroga presuppone l’accertamento della perdurante capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale. Gli indicatori sintomatici indicati dal comma 2-bis non sono tassativi e non devono necessariamente essere sopravvenuti: rilevano il profilo criminale, la posizione rivestita nel sodalizio, la perdurante operatività del gruppo. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 25080 del 2003, nonché le pronunce Sez. I n. 2660 del 2018, Sez. V n. 40673 del 2012 e Sez. I n. 32337 del 2019.

Il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime non vale a escludere il pericolo, né è sufficiente un generico riferimento ai risultati del trattamento penitenziario. Nel caso concreto, il Tribunale ha valorizzato il ruolo apicale del ricorrente, la consumazione di reati di allarme sociale, la perdurante operatività del gruppo e l’assenza di indicatori di ravvedimento.

Quanto al catalogo dei reati, la Corte riafferma che esso non va individuato in maniera formale, richiamando Sez. I n. 36706 del 2021, Sez. I n. 50922 del 2013 e Sez. I n. 374 del 2004. Infine, sul pericolo di collegamenti, la Corte richiama la sentenza Corte cost. n. 417 del 2004: non occorrono prove nuove, ma solo che il pericolo di contatti non sia venuto meno.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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