Inammissibile il ricorso per patteggiamento che deduca la particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 32709 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che deduca la mancata pronuncia di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. L’istituto, introdotto dall’art. 1, comma 51, della legge 23.6.2017 n. 103, non rientra tra i motivi di ricorribilità tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limitati all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La particolare tenuità del fatto esige un apprezzamento di merito sui presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito e con il giudizio di immediato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di patteggiamento.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Genova gli aveva applicato la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. Deduceva violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale, lamentando la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., anche con riferimento all’art. 131-bis cod. pen. Chiedeva pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

La questione sottoposta alla Corte riguardava l’ammissibilità di un motivo che investe l’affermazione di responsabilità e la valutazione della prova in un rito speciale a cognizione ridotta, oltre alla deducibilità della particolare tenuità del fatto in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile per cause dichiarabili senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Il Collegio ha osservato che, a far tempo da tale data, successiva sia alla richiesta di patteggiamento sia alla relativa impugnativa, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Non rientrano quindi tra i motivi di ricorribilità quelli attinenti all’affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova o alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il motivo articolato dal ricorrente si collocava esattamente al di fuori di tale perimetro.

La Corte ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui è inammissibile il ricorso avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, poiché tale causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata. L’istituto introdotto dall’art. 131-bis cod. pen. esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito.

Conclusivamente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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