Guida senza patente recidiva: esclusa la particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 31613 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., presuppone il concorso congiunto della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento. La contravvenzione di guida senza patente di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada è strutturalmente connotata da condotta reiterata, poiché assume rilevanza penale nel solo caso di recidiva nel biennio: ne deriva un’incompatibilità ontologica con la causa di non punibilità, che non può operare quando il reato abbia ad oggetto condotte reiterate. È quindi inammissibile il ricorso che deduca in cassazione il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto in relazione a tale contravvenzione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 7 novembre 2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Enna il 12 dicembre 2023 nei confronti dell’imputato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, per i reati di cui agli artt. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 116, commi 15 e 17, cod. strada.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, con un unico motivo, deducendo violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui assumeva la sussistenza dei presupposti applicativi.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII penale ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non deducibile in sede di legittimità. Il Collegio muove dalla struttura della norma invocata, rilevando come l’art. 131-bis cod. pen. richieda, quali condizioni applicative, congiuntamente e non alternativamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.

Il giudice di merito è pertanto chiamato a verificare se, sulla base dei due indici-requisito delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l’indice-criterio della tenuità dell’offesa e con esso coesista quello della non abitualità. Solo in tal caso il fatto può considerarsi di particolare tenuità e la punibilità esclusa. La Corte richiama sul punto Sez. III n. 47039 del 08.10.2015, Derossi, Rv. 265449-01. Nel caso concreto, gli indici evidenziati nella sentenza impugnata risultano correttamente valutati dal giudice di merito per negare la sussumibilità del fatto nell’ipotesi dell’art. 131-bis cod. pen.

Con specifico riguardo al reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, la Corte ribadisce un principio già affermato: la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il requisito della non abitualità. La condotta assume infatti rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio. Si richiama Sez. IV n. 28657 del 05.07.2024, Goleanu, Rv. 286812-01.

Il Collegio esplicita quindi la ragione del principio: il reato di guida senza patente, in quanto connotato da struttura a condotta reiterata, presenta un’incompatibilità ontologica con la causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen., che non può trovare applicazione laddove il reato abbia ad oggetto condotte reiterate. All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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