Riparazione ingiusta detenzione condotta ostativa anche in caso di derubricazione (Cass. pen. Sez. IV n. 3723 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice della riparazione deve sempre procedere alla valutazione della eventuale condotta ostativa tenuta dall’interessato con dolo o colpa grave, anche quando sia stata riconosciuta una ipotesi di ingiustizia formale ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Il principio della obiettiva assenza di incidenza causale della condotta opera solo in via eccezionale, quando gli elementi trasmessi al giudice che ha emesso la misura cautelare siano assolutamente identici a quelli posti a fondamento dell’accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura, per una loro mera diversa valutazione. La colpa ostativa all’indennizzo non si identifica con la colpa penale, rilevando la sola componente oggettiva, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno, quale giudice della riparazione, ha respinto la domanda con cui il ricorrente aveva chiesto l’equa riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale conclusosi con condanna definitiva per il reato di lesioni ex art. 582 cod. pen., così derubricata l’originaria contestazione di tentato omicidio plurimo.

La misura cautelare era stata emessa in relazione al reato di strage di cui agli artt. 110, 422, 61, n. 1, cod. pen., per avere l’interessato lanciato la propria automobile ad alta velocità contro un gruppo di giovani in uscita da un locale. Avverso l’ordinanza di rigetto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte muove dalla constatazione che il provvedimento del Tribunale del riesame, che aveva sostituito la misura carceraria con quella domiciliare, non si era basato sugli stessi indizi a disposizione del GIP. Dinanzi al Tribunale del riesame la difesa aveva prodotto ulteriore documentazione, che aveva contribuito a costituire la piattaforma probatoria su cui il giudice della cognizione aveva poi fondato la derubricazione.

Ne deriva che già il Tribunale del riesame, e a maggior ragione il giudice della cognizione, avevano avuto a disposizione elementi conoscitivi aggiuntivi rispetto al patrimonio indiziario acquisito dal GIP al momento della emissione della ordinanza cautelare genetica. Non può dunque invocarsi il principio di obiettiva assenza di incidenza causale della condotta dell’interessato.

Tale principio, afferma la Corte, costituisce una eccezione alla regola ordinaria secondo cui, anche nei casi di ingiustizia formale, il giudice della riparazione deve sempre valutare la sussistenza di una eventuale condotta ostativa che abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave dell’interessato, come affermato dalle Sezioni Unite n. 32383 del 2010.

La Corte territoriale ha quindi correttamente esaminato la questione secondo i parametri dell’art. 314 cod. proc. pen., valutando con autonomia la ricorrenza di una condotta ostativa ad effetto sinergico rispetto alla misura. La colpa grave rilevante non si identifica con la colpa penale, venendo in rilievo la sola componente oggettiva, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit: è sufficiente quanto compiuto dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell’indennizzo.

Il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi disponibili con giudizio ex ante e con iter motivazionale autonomo rispetto al processo di merito, non per rivalutare ma per controllare la ricorrenza delle condizioni dell’azione, come precisato dalla Sez. IV n. 9212 del 2014 e dalle Sezioni Unite n. 43 del 1996. Nel caso di specie la Corte territoriale ha fondatamente ritenuto che la condotta volontaria dell’interessato, consistita nell’aver lanciato l’autovettura a velocità sostenuta verso più persone, abbia contribuito a dare causa all’emissione della misura. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali, con esclusione della liquidazione in favore del Ministero resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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