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Guida senza patente revocata dopo la misura di prevenzione: rileva la ragione della revoca (Cass. pen. n. 27142 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta di guida senza patente, posta in essere da chi sia sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, integra il reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159/2011 solo quando la revoca del titolo abilitativo sia stata disposta in ragione della pericolosità sociale accertata con la misura di prevenzione. Diversamente, se la revoca consegua a precedenti violazioni del codice della strada, la condotta non è punibile per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale operata con la sentenza n. 116 del 2024. Il giudice del rinvio deve verificare la ragione della revoca e il tenore letterale del decreto prefettizio, mentre è esclusa ogni rivalutazione dell’attualità della pericolosità sociale.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato trovato alla guida di un’autovettura privo della patente in quanto revocata. La Corte d’appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Prima Sezione della Cassazione, aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159/2011. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso, denunciando la mancata verifica della ragione concreta della revoca e la mancata attualizzazione della pericolosità sociale, a fronte del lungo tempo trascorso dalla revoca, avvenuta nel 2012.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, muovendo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui incrimina la guida senza patente quando la revoca o la sospensione consegua a precedenti violazioni del codice della strada e non all’applicazione della misura di prevenzione.

La Corte ha rilevato che il giudice del rinvio, acquisito il decreto prefettizio, ha accertato che la revoca della patente era stata disposta proprio in ragione della sottoposizione alla sorveglianza speciale, con conseguente venir meno dei requisiti di cui all’art. 120 cod. strada. Il tenore letterale del provvedimento amministrativo, allegato al ricorso, correlava specificamente la revoca alla irrogazione della misura di prevenzione e alla pericolosità sociale riconosciuta.

Da tale accertamento i giudici di legittimità hanno tratto la conferma che i presupposti del reato risultavano integrati, essendo la condotta riconducibile all’ipotesi rimasta punibile dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale. La Corte ha inoltre precisato che il mandato della sentenza rescindente imponeva al giudice del rinvio la sola verifica della ragione della revoca e non anche una rivalutazione dell’attualità della pericolosità, questione assorbita e comunque estranea al thema decidendum devoluto.

Le considerazioni svolte sono state ritenute assorbenti rispetto alle ulteriori censure, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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