Fornitore stabile di hashish all’associazione risponde di partecipazione (Cass. pen. Sez. VI n. 2723 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fornitura stabile e continuativa di sostanza stupefacente a un componente di vertice dell’organizzazione integra la partecipazione al reato associativo, poiché dalla stabilità del contributo discende, di per sé, l’affectio societatis. Le conversazioni intercettate tra indagati non necessitano di riscontri esterni, salvo il dovere del giudice di valutarne il significato secondo criteri di linearità logica. In sede di legittimità non è censurabile il giudizio di identificazione dell’indagato operato dal giudice del riesame, trattandosi di questione di fatto compiutamente motivata. La mancata risposta alla richiesta di derubricazione nel fatto di lieve entità non vizia la motivazione quando la deduzione risulti manifestamente infondata in ragione dei quantitativi movimentati e del contesto criminale.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di riesame, confermava la custodia in carcere applicata a un indagato per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante mafiosa, e per i connessi reati fine.

La difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione. Si contestavano, in particolare, la sussunzione della condotta in quella associativa, la sussistenza dell’elemento soggettivo, l’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e la gravità indiziaria per i reati fine, oltre all’adeguatezza delle esigenze cautelari e alla mancata riqualificazione delle condotte nel fatto di lieve entità.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara infondato il ricorso. Sul primo motivo, il giudizio di identificazione dell’indagato non può essere rimesso al giudice di legittimità: si tratta di questione di fatto, che i giudici di merito hanno motivato in modo compiuto e non illogico, anche attraverso il richiamo a videoriprese. Le censure sulla mancata contestualizzazione delle conversazioni sono neutralizzate dal rinvio alla corposa motivazione dell’ordinanza custodiale e non risultano comunque rilevanti, stante il carattere evidentemente e gravemente indiziante del loro contenuto.

La Corte affronta poi il rapporto tra numero dei reati fine e partecipazione associativa. Il contenuto delle captazioni, da cui si desume un’assiduità di rapporti e una stabile messa a disposizione alle esigenze dell’organizzazione, consente di superare le eccezioni fondate sullo sparuto numero di cessioni contestate. Gli episodi potevano essere quattro o cinque, e ciò non incide sulla configurabilità del vincolo.

Sui riscontri, la Corte richiama Sez. III n. 10683 del 2023: le conversazioni non necessitano di riscontri, salvo il dovere di valutarne il significato secondo criteri di linearità logica. Le interlocuzioni avvenivano all’insaputa degli interlocutori, come emerge dal loro contenuto auto-accusatorio. I termini dispregiativi usati nei confronti del ricorrente non escludono il rapporto stabile con il gruppo.

Il passaggio centrale è l’affermazione per cui, una volta ritenuta gravemente indiziata la stabilità del contributo di fornitura di hashish a uno dei sottocapi, da ciò discende anche l’affectio societatis: l’indagato non poteva non rappresentarsi di contribuire alla realizzazione del programma criminoso del sodalizio. Quanto alle dichiarazioni della collaboratrice, che delineava regole rigide per eroina e cocaina ma spaccio libero per le droghe leggere, si tratta di condizione possibile ma non necessaria, che nulla toglie alla fidelizzazione del ricorrente al sottogruppo.

La mancata derubricazione nel fatto di lieve entità non vizia la motivazione, perché la deduzione è manifestamente infondata in ragione dei quantitativi movimentati, misurati in chilogrammi, e della valutazione complessiva del fatto, richiamando Sez. IV n. 50257 del 2023. Infine, le esigenze cautelari risultano adeguatamente motivate dalla non occasionalità del fatto, dall’inserimento in ambiti criminali e dai precedenti penali e carichi pendenti, che denotano una personalità recidivante non contenibile dagli arresti domiciliari. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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