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Recidiva nel biennio e particolare tenuità nella guida senza patente (Cass. pen. n. 26531 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, ai fini della prova della recidiva nel biennio non è necessaria un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, essendo sufficiente un minimo di prova, quale l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo ovvero la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria. La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, difettando il requisito della non abitualità del comportamento, atteso che la condotta assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale per il reato di guida senza patente di cui all’art. 116, comma 15, del d.lgs. n. 285/1992. La Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado, valutando la sussistenza della recidiva nel biennio e negando il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti generici, aspecifici e reiterativi delle censure già valutate dal giudice di merito.

Quanto al primo motivo, relativo alla prova della recidiva, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui è sufficiente un minimo di prova della definitività della precedente violazione, senza necessità di produzione documentale. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la deposizione del teste che aveva redatto l’informativa e i verbali di contestazione, dai quali risultava la reiterazione della condotta nel biennio.

In relazione alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen., richiamando il principio per cui la contravvenzione di guida senza patente difetta del requisito della non abitualità. Il giudice di merito aveva correttamente desunto l’abitualità della condotta dai precedenti risultati dal casellario giudiziale, sebbene depenalizzati.

Infine, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, fondata sui numerosi precedenti penali del ricorrente, e ha ricordato che tale diniego può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi positivi. All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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