Truffa online, minorata difesa e sindacato di legittimità sulla prova (Cass. pen. Sez. II n. 8879 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa commessa mediante pubblicazione su internet di offerte di locazione relative a immobili inesistenti, l’aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. è configurabile quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento della rete. Il concorrente che mette a disposizione il proprio conto corrente per l’incasso dei proventi illeciti è concorrente necessario e risponde a titolo di art. 59 cod. pen., essendo necessariamente consapevole delle modalità con cui le truffe vengono realizzate. Le censure che sollecitano una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 19 giugno 2024, confermava la condanna di primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 494 e 640 commi 1 e 2 n. 2-bis cod. pen., nonché per il tentativo di truffa. Il modus operandi consisteva nella pubblicazione su un sito internet di offerte di locazione per immobili per vacanze in realtà inesistenti, con conseguente incasso di acconti.

Il difensore del condannato ricorreva per cassazione. Il ricorrente era stato assolto per alcuni capi di imputazione dopo che una perizia grafologica aveva accertato la falsificazione delle firme relative a un conto bancario. Residuavano le contestazioni relative a un secondo conto corrente, di cui si contestava la riconducibilità soggettiva. Venivano altresì contestate l’aggravante della minorata difesa e la recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, i giudici hanno rilevato la natura meramente fattuale delle censure, con cui si proponeva una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, essendo precluso al giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito.

Il motivo, inoltre, non si confrontava con plurimi elementi evidenziati dalla Corte territoriale: il ricorrente aveva ammesso di aver aperto il conto, di aver ricevuto la carta e di averla strappata. Tali circostanze inducevano a ritenere che il soggetto operante sul conto fosse il ricorrente stesso.

Sull’aggravante della minorata difesa la Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di truffa online, essa è configurabile quando l’autore abbia tratto consapevolmente specifici vantaggi dall’uso della rete (richiamata Sez. II n. 28070 del 08.04.2021). Nel caso di specie sussisteva una posizione di maggior favore del locatore, poiché l’acquirente non aveva alcun contatto con lo stesso e non era in grado di verificare l’oggetto del contratto. La verifica tramite strumenti informatici non offre alcuna certezza sulla effettiva disponibilità dell’immobile.

La Corte ha altresì affermato che il ricorrente era concorrente necessario, poiché sul conto corrente da lui acceso pervenivano gli importi versati dai locatari, con conseguente applicabilità dell’art. 59 cod. pen.

Il motivo sulla recidiva è stato ritenuto inammissibile perché non proposto in appello, ove si era lamentato soltanto il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. È principio consolidato che non possono dedursi in cassazione questioni non devolute al giudice di appello (richiamate Sez. V n. 28514 del 23.04.2013 e Sez. II n. 29707 del 08.03.2017).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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