Revoca cautelare senza riesame condizioni e detenzione per altra causa (Cass. pen. Sez. 2 n. 12563 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di una misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, ma deve limitarsi al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere le esigenze cautelari. L’apprezzamento della pericolosità dell’indagato è giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in legittimità se congruamente motivato. Il tempo trascorso dalla commissione del reato, oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. al momento dell’emissione della misura, non è richiesto dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione. Lo stato di detenzione per altra causa non è di per sé in contrasto con la configurabilità del pericolo di reiterazione, non esistendo titoli detentivi assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare la libertà.

Il Fatto

L’imputato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per un delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso, presentava istanza di revoca della misura. A fondamento dell’istanza, la difesa deduceva il decorso di otto anni dal fatto contestato, la durata ormai biennale della misura e il sopraggiungere di un ordine di carcerazione per l’esecuzione di una sentenza di condanna, che avrebbe reso l’imputato detenuto.

Il Tribunale di Bari rigettava l’istanza e, su appello ex art. 310 cod. proc. pen., il giudice del riesame confermava il provvedimento. Avverso tale ordinanza, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamentava la violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 275 cod. proc. pen., 13 Cost. e il vizio di motivazione per non aver il Tribunale valutato la sopravvenienza dell’ordine di carcerazione e la revoca della misura disposta nei confronti di un coindagato in posizione analoga.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito che, in sede di appello avverso il rigetto dell’istanza di revoca, il tribunale non è tenuto a un riesame pieno delle condizioni che legittimarono la misura. L’effetto devolutivo dell’impugnazione circoscrive il controllo alla correttezza giuridica e alla motivazione del provvedimento gravato, con particolare riferimento agli elementi nuovi dedotti dall’istante. Ha richiamato, a sostegno, il principio secondo cui l’apprezzamento della pericolosità dell’indagato è riservato al giudice di merito e resta incensurabile in sede di legittimità ove la motivazione sia congrua e logica.

Quanto al tempo trascorso dalla condotta, la Corte ha precisato che la valutazione del requisito di cui all’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. è richiesta solo al giudice che emette l’ordinanza di custodia cautelare, mentre l’art. 299 cod. proc. pen. non impone un’analoga verifica ai fini della revoca o della sostituzione della misura. Ha inoltre escluso che la detenzione per altra causa sia di per sé incompatibile con la persistenza delle esigenze cautelari, atteso che nell’ordinamento penitenziario non esistono titoli detentivi che impediscano in assoluto il riacquisto, anche temporaneo, della libertà.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata. Il mero decorso del tempo non è elemento di per sé sufficiente a giustificare la revoca, potendo assumere rilievo solo se accompagnato da ulteriori elementi sintomatici dell’affievolimento delle esigenze cautelari, nella specie ritenuti assenti. Quanto alla posizione del coindagato, il Tribunale aveva correttamente evidenziato la non assimilabilità delle posizioni, fondando la revoca nei suoi confronti su considerazioni specifiche e correlate alla sua peculiare posizione processuale.

In relazione alla sopravvenuta esecuzione di una sentenza di condanna, la Corte ha infine condiviso la valutazione del Tribunale, che aveva escluso l’idoneità di tale circostanza a eliminare il pericolo di reiterazione, in considerazione della natura del delitto contestato, aggravato dal metodo mafioso, e della possibilità di riacquistare anche per brevi periodi la libertà. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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