Errore sui criteri valutativi della prova non è vizio di legge (Cass. pen. Sez. 7 n. 702 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova, poiché i limiti di ammissibilità delle doglianze concernenti la motivazione, fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati attraverso il motivo di cui alla lett. c) della medesima disposizione, che consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. La qualificazione del vizio come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen. non è ammessa, posto che tale disposizione riguarda esclusivamente l’errata applicazione della legge sostanziale. La sola insufficienza della motivazione non costituisce vizio censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 4 marzo 2025, confermava la pronuncia del locale Tribunale che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, 5 e 7, cod. pen. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, articolando quattro motivi. Con i primi tre deduceva vizi di motivazione e travisamento della prova in punto di identificazione dell’autore del fatto e di valutazione delle prove a discarico, nonché violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. Con il quarto motivo lamentava l’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Quanto alla prima doglianza, ha richiamato il principio per cui non è consentito dedurre la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova, neppure in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. I limiti di ammissibilità delle doglianze sulla motivazione, fissati dalla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo alla lett. c), che consente di dolersi solo dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dalla medesima disposizione. A tal fine ha richiamato le Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027, e i successivi arresti conformi.
La Corte ha altresì precisato che non vale in senso contrario la qualificazione del vizio operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen. Tale disposizione, per consolidato insegnamento, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite posto dalla lett. c) alla denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità.
In relazione alla seconda censura, la Corte ha premesso che la insufficienza della motivazione non rientra tra i canoni censurabili in sede di legittimità, ed ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse motivato in maniera logica e conseguenziale la ritenuta responsabilità, sulla base della sequenza delle immagini delle telecamere del parcheggio e della testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria. Il terzo motivo è stato ritenuto generico, per non avere il ricorrente indicato quale fosse il dato probatorio travisato. Il quarto motivo è stato infine respinto in quanto la Corte di merito aveva escluso i presupposti per la non punibilità per particolare tenuità del fatto e per la sospensione condizionale, alla luce della gravità della condotta e dei precedenti penali dell’imputato.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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