Limite di una sola società IAP vale solo per società di capitali (Cass. civ. Sez. V n. 6172 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le agevolazioni tributarie previste dal d.lgs. n. 99 del 2004 in favore dell’imprenditore agricolo professionale (IAP) si estendono alle società agricole a condizione che, oltre a qualificarsi come tali e ad avere ad oggetto esclusivo l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 cod. civ., almeno un socio, nelle società di persone, almeno un amministratore, nelle società di capitali, e almeno un amministratore che sia anche socio, nelle cooperative, possiedano la qualifica di IAP. La limitazione dell’art. 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 99 del 2004, secondo cui la qualifica di IAP può essere apportata dall’amministratore ad una sola società, integra una deroga al principio generale che riconosce rilevanza alle attività dell’amministratore ai fini del conseguimento e della conservazione della qualifica. Trattandosi di deroga volta a contrastare il fenomeno abusivo del cd. IAP itinerante, essa si applica solo alle società di capitali e non anche alle società di persone.

Il Fatto

Una società agricola semplice acquista terreni agricoli con sovrastanti fabbricati rurali, registrando l’atto nel novembre 2011 e invocando le agevolazioni per l’imprenditore agricolo professionale. All’atto del rogito la contribuente indica quale socio qualificante dell’impresa un soggetto in possesso della qualifica di IAP. In sede di accertamento emerge che quello stesso soggetto riveste le medesime posizioni di socio e amministratore in altra società agricola.

L’Agenzia delle Entrate recupera così a tassazione ordinaria l’imposta di registro e quella ipotecaria. Il giudice di prime cure accoglie le impugnazioni della contribuente; la Commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma, accoglie l’appello dell’Agenzia. La società ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la sentenza d’appello espone una motivazione apparente. Il motivo è respinto. La Corte richiama la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 e la lettura delle Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e incomprensibile.

Nel caso concreto la sentenza gravata espone chiaramente la propria ratio decidendi e il percorso interpretativo sulla disposizione applicata. L’error iuris, censurabile eventualmente con altro motivo, non ridonda nel vizio di nullità denunciato.

Il secondo motivo è invece accolto. La questione riguarda la portata dell’art. 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 99 del 2004, introdotto dal decreto correttivo n. 101 del 2005, secondo cui la qualifica di IAP può essere apportata dall’amministratore ad una sola società. Sul punto la giurisprudenza di legittimità era divisa: alcune pronunce (Cass. n. 8430 del 2020 e Cass. n. 13300 del 2023) avevano ritenuto il limite riferibile anche alle società di persone, in chiave antielusiva; altra pronuncia (Cass. n. 2642 del 2020) aveva sostenuto la riferibilità alle sole società di capitali.

Il Collegio aderisce a questa seconda soluzione, ricavandone il fondamento dal complessivo contesto regolatorio seguito al decreto correttivo. La Corte ricostruisce la nozione di IAP: l’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, come modificato, distingue tra lo svolgimento diretto delle attività agricole, l’attività del socio di società di persone e cooperative e l’attività dell’amministratore di società di capitali. Solo per quest’ultimo il legislatore presume rilevante la gestione ai fini del conseguimento della qualifica.

Da qui la conclusione: se la partecipazione del socio di società di persone è di per sé titolo per l’acquisizione e il mantenimento della qualifica, sarebbe incoerente una previsione che escludesse la rilevanza di più partecipazioni societarie. L’esclusiva rilevanza dell’attività gestoria, invece, giustifica il limite correlato all’apporto dell’amministratore ad una sola società, perché solo l’attività gestoria si presta a finalità elusive. Il comma 3-bis è dunque una deroga al principio generale, operante solo quando l’apporto consegua, nelle società di capitali, dall’amministratore IAP. La sentenza è cassata e la causa decisa nel merito con accoglimento dei ricorsi originari della contribuente; le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

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