IMU: il possesso rilevante è lo ius possidendi, non la disponibilità materiale (Cass. civ. Sez. V n. 24795 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, il presupposto impositivo del possesso, ex artt. 8, comma 2, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, va riferito allo ius possidendi e non allo ius possessionis, ossia al potere di fatto sulla cosa che trova corrispondenza nella titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, prescindendo dalla redditività e dalla fruizione del bene. L’intestazione catastale fa sorgere una presunzione di soggettività passiva, ponendo a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria. In caso di accoglimento della domanda di retrocessione, l’effetto reale del trasferimento della proprietà si determina ex nunc al passaggio in giudicato della sentenza, indipendentemente dal pagamento del prezzo. La mancata contestazione dell’ente impositore non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento delle contestazioni del contribuente.
Il Fatto
Roma Capitale impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio che aveva rigettato l’appello avverso la pronuncia di primo grado, la quale aveva accolto il ricorso della società contribuente contro un avviso di accertamento IMU per l’anno 2017. La controversia riguardava taluni immobili espropriati nel 1958 in forza di un decreto prefettizio, poi annullato in sede giurisdizionale, e mai formalmente retrocessi al privato. La società, incorporante della società cui i beni erano catastalmente intestati, contestava la debenza del tributo, sostenendo di non avere il possesso degli immobili, non essendo intervenuta la restituzione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ravvisando la violazione del principio dell’onere della prova da parte del giudice di merito. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, la Corte ha precisato che la nozione di possesso rilevante ai fini IMU coincide con lo ius possidendi, correlato alla titolarità del diritto di proprietà, e non con la mera detenzione materiale del bene. Ne consegue che l’intestazione catastale, pur preordinata a fini fiscali, genera una presunzione di soggettività passiva, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare il contrario.
Quanto alla retrocessione, la Corte ha ribadito che, quando la domanda viene accolta con sentenza passata in giudicato, l’effetto reale del trasferimento della proprietà si determina ex nunc, indipendentemente dal pagamento del prezzo. La sentenza che tiene luogo del mancato accordo tra le parti determina il trasferimento della proprietà, non potendo il mancato pagamento posporre il trasferimento del diritto.
La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità del principio di non contestazione nel giudizio tributario, atteso che l’atto impositivo preesiste al processo e l’ente impositore non ha un onere aggiuntivo di allegazione. La difesa dell’atto avverso le critiche del contribuente implica la contestazione delle tesi difensive di controparte.
La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CGT di II grado del Lazio, in diversa composizione, per verificare se la sentenza del Tribunale prodotta dalla contribuente sia idonea a vincere la presunzione derivante dall’intestazione catastale. Il terzo motivo, relativo alla nullità della sentenza per carenza di motivazione, è rimasto assorbito.
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