ICI su area demaniale non accatastata: base imponibile al valore contabile (Cass. civ. Sez. V n. 6328 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non ancora iscritti in catasto la base imponibile ICI va determinata secondo il valore contabile di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992. Il Comune non può assumere come base imponibile una rendita catastale “presunta” comunicata in via informale dal tecnico incaricato dal contribuente della sola procedura di accatastamento. La comunicazione del perito non equivale a dichiarazione ICI e rileva al più come collaborazione all’attività di liquidazione ex art. 11, comma 3, d.lgs. n. 504/1992. A decorrere dall’annualità 2007 difetta il potere comunale di accertare con il criterio della rendita presunta, già abrogato dalla l. n. 296/2006, art. 1, comma 173.

Il Fatto

Una società concessionaria di un’area demaniale marittima, su cui aveva realizzato posti barca, riceve dal Comune un avviso di accertamento ICI per il 2008, relativo a un’unità immobiliare non censita in catasto. La base imponibile era stata calcolata applicando una rendita catastale solo presunta, comunicata nel 2013 da un tecnico incaricato dall’impresa per la sola procedura di accatastamento.

La Commissione tributaria provinciale ritiene legittimo l’atto; la Commissione tributaria regionale respinge l’appello. La società propone ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo il difetto di motivazione della sentenza e la violazione delle norme sull’individuazione della base imponibile.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla motivazione apparente, è infondato. La Corte ribadisce che la nullità per error in procedendo ricorre solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione. Nel caso di specie il giudice di appello ha ritenuto legittima la determinazione dell’imponibile sulla scorta della rendita indicata dal tecnico incaricato dalla società, disattendendo implicitamente gli argomenti incompatibili.

Il secondo e il terzo motivo sono scrutinati congiuntamente. La Corte muove da un dato incontestato: l’area era demaniale, non censita in catasto con attribuzione di rendita almeno fino alla dichiarazione DOCFA del 2014, e la contribuente non aveva presentato dichiarazione ICI. Il Comune aveva richiesto l’aggiornamento catastale ai sensi dell’art. 1, commi 336 ss., l. n. 311/2004 e del regolamento di cui al d.m. n. 701/1994.

Il Collegio osserva che il potere di stima diretta della rendita spetta all’Agenzia del Territorio, ora Agenzia delle Entrate. Per gli immobili non iscritti in catasto ma classificabili in categoria D, il potere comunale di determinare la base imponibile era ancorato, già dall’annualità 2007, al criterio delle scritture contabili, richiamando l’art. 5, comma 3, e l’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 504/1992.

Il Comune, pur potendo accedere ai libri della società, non ha mai richiesto i dati contabili e ha applicato una rendita presunta estranea al criterio legale. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 8358/2022) secondo cui, dopo l’abrogazione dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 a opera della l. n. 296/2006, art. 1, comma 173, per i fabbricati non accatastati ma iscrivibili in categoria D non è più possibile riferirsi alle rendite presunte.

La CTR ha quindi errato nel parificare alla dichiarazione ICI la comunicazione del tecnico, adempimento riconducibile alla collaborazione all’attività di controllo e liquidazione, e non agli obblighi dichiarativi del soggetto passivo. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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