Efficacia esterna del giudicato tra consolidante e consolidata nel consolidato fiscale (Cass. civ. Sez. 5 n. 16303 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contesto del consolidato fiscale nazionale, tra la società consolidante e la società consolidata sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, che rende le stesse litisconsorti necessari nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 40-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale atto, nella formulazione vigente, è unico ed è notificato sia alla consolidata sia alla consolidante, la quale ultima è coinvolta esclusivamente in qualità di soggetto responsabile del rilievo ascritto alla prima, ai sensi dell’art. 127 del TUIR. Ne consegue che il giudicato formatosi sull’annullamento dell’avviso, pronunciato nel giudizio instaurato dalla società consolidata, spiega efficacia esterna anche nel giudizio separatamente incardinato dalla società consolidante avverso il medesimo atto impositivo, determinando il rigetto del ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società consolidante e alla società consolidata un unico avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2009, con il quale recuperava a tassazione l’importo di euro 638.777,00 per indebita deduzione di interessi passivi, ritenendo non applicabile l’agevolazione di cui all’art. 1, comma 36, legge n. 244/2007. La società consolidante impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. L’appello dell’Ufficio veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, mentre la società eccepiva l’efficacia esterna del giudicato formatosi in un giudizio parallelo, instaurato dalla società consolidata avverso il medesimo avviso e definito con sentenza non impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato in via preliminare l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla società controricorrente, ritenendola fondata e dichiarando assorbenti i motivi di ricorso. Il giudicato si era formato sulla sentenza pronunciata nel giudizio instaurato dalla società consolidata, avverso il medesimo avviso di accertamento, non impugnata dall’Amministrazione finanziaria. L’atto impositivo recava un unico rilievo fiscale riferibile esclusivamente alla consolidata, senza alcuna autonoma contestazione nei confronti della consolidante, coinvolta solo quale responsabile d’imposta.
La Corte ha rammentato che, nel consolidato fiscale nazionale, l’art. 40-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che le rettifiche del reddito complessivo di ciascun soggetto partecipante siano effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata sia alla consolidante, determinando il litisconsorzio necessario. La norma, nella formulazione vigente, ha semplificato il sistema di accertamento, che attualmente si compone di un unico atto e non di due distinti avvisi, ancorché i destinatari restino due.
Richiamando i propri precedenti (tra cui Sezioni Unite n. 28834 del 2022), la Corte ha affermato che la pronuncia di illegittimità dell’avviso di accertamento di secondo livello, passata in giudicato, costituisce giudicato esterno che spiega effetti anche sul processo avente ad oggetto l’avviso di primo livello emesso nei confronti della consolidata, con riferimento alle medesime riprese fiscali. Il medesimo principio vale, a maggior ragione, nel caso inverso: il giudicato formatosi sull’atto di primo livello deve spiegare effetti nel giudizio sull’atto di secondo livello.
La Corte ha quindi riconosciuto che il giudicato formatosi in un giudizio definito tra l’Amministrazione finanziaria e un soggetto, la cui posizione impositiva costituisce il presupposto necessario della pretesa verso altro soggetto, produce effetti riflessi anche nei confronti di quest’ultimo. Il rapporto giuridico d’imposta dedotto in entrambi i giudizi è identico e unitario, sicché il giudicato favorevole alla consolidata non può non estendere i propri effetti nel giudizio instaurato dalla consolidante. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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