ICI, il diritto d’uso strumentale al servizio ferroviario non è possesso (Cass. civ. Sez. V n. 28435 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, il presupposto dell’imposta richiede il possesso di fabbricati, che l’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992 identifica esclusivamente nella titolarità di un diritto reale. Il diritto d’uso strumentale all’esercizio del servizio di trasporto pubblico, privo di autonomia e di esclusività, integra un diritto personale di godimento e non un diritto reale. Esso non costituisce presupposto impositivo. La configurazione del rapporto come concessione di aree demaniali non è compatibile con l’assenza di un canone di uso del bene.

Il Fatto

Il Comune notificava a una società di trasporto ferroviario e automobilistico un avviso di accertamento ICI per l’anno 2011, relativo a un immobile di proprietà della Regione, iscritto in catasto e oggetto del contratto «Ponte» stipulato tra la società e la Regione.

La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, qualificando il rapporto come concessorio e ricomprendendo il gestore tra i soggetti passivi dell’imposta. La società proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui la ricorrente denunciava in un unico motivo i vizi di omessa pronuncia e di motivazione apparente, è respinto. La Corte rileva l’intrinseca contraddittorietà della doglianza: l’omessa pronuncia implica la violazione dell’art. 112 c.p.c. e va fatta valere a norma dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., mentre il vizio di motivazione presuppone l’esame della questione da parte del giudice di merito e va denunciato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. Nel merito, la sentenza impugnata esplicita in modo adeguato la ratio decidendi e consente il controllo del percorso logico-giuridico seguito.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte muove dalla lettura combinata dell’art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1992, che individua il presupposto dell’imposta nel possesso di fabbricati, e dell’art. 3, che definisce soggetto passivo il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento. Poiché la legge attribuisce rilevanza esclusiva alla titolarità di un diritto di natura reale, il termine «possesso» non può coincidere con la mera disponibilità del bene riconducibile a un diritto personale.

La Corte distingue il diritto reale d’uso dal diritto personale di godimento. Il carattere personale del diritto d’uso, con il vincolo di incedibilità posto dall’art. 1024 c.c., è liberamente derogabile in sede costitutiva; il limite quantitativo legato ai bisogni dell’usuario riguarda il percepimento dei frutti e non l’uso della cosa. Il principio di tipicità dei diritti reali impedisce che il titolo contrattuale comprima o condizioni il diritto oltre i limiti di legge.

Nel caso concreto, la clausola contrattuale attribuiva alla società l’uso dei beni in stretta connessione con l’esercizio del servizio di trasporto, con obbligo di immediata messa a disposizione alla scadenza. Da ciò la Corte desume l’assenza del presupposto impositivo: manca un diritto reale di godimento e sussiste unicamente un diritto d’uso strumentale al servizio. Erronea è dunque la qualificazione come concessione di aree demaniali, difettando il canone per l’uso del bene. La sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, il ricorso originario della contribuente è accolto. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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