Rinuncia al ricorso e adesione della controparte: estinzione senza spese (Cass. civ. Sez. II n. 28439 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta prima dell’udienza e accompagnata dall’adesione della parte controricorrente, determina l’estinzione del processo senza alcuna pronuncia sulle spese. L’adesione preclude alla Corte la statuizione sulle spese di lite, poiché elimina la soccombenza come presupposto della relativa condanna. La declaratoria di estinzione esclude inoltre l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, che impone all’impugnante non vittorioso il versamento di una somma pari al contributo unificato già corrisposto.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una domanda di tutela possessoria relativa a un fondo gravato da diritti di uso civico. Alcuni soggetti, che assumevano di esercitare sul fondo il pascolo e lo sfalcio da tempo immemorabile, lamentavano atti di spoglio e turbativa posti in essere dal Comune, consistenti nella demolizione di una recinzione e nella realizzazione di un percorso ghiaioso.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ravvisando un difetto di allegazione sulla diminuzione apprezzabile del possesso. La decisione era stata confermata in appello, con accertamento dell’insussistenza della lesione. Proposto ricorso per cassazione con sette motivi, la parte ricorrente depositava successivamente atto di rinuncia, con adesione della controricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte prende atto del deposito dell’atto di rinuncia al ricorso, intervenuto il 2 settembre 2025, e dell’adesione prestata dalla parte controricorrente. Su tale presupposto dichiara l’estinzione del processo di cassazione.

Il profilo di maggiore interesse riguarda le spese. La Corte esclude l’adozione di alcun provvedimento sul punto, poiché l’adesione alla rinuncia preclude la statuizione sulle spese di lite, venendo meno il presupposto della soccombenza.

La Corte affronta poi la questione del contributo unificato. Rileva che la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, che pone a carico della parte impugnante non vittoriosa l’obbligo di versare una somma pari al contributo già corrisposto. A sostegno richiama il precedente Cass. n. 25485/2018.

La decisione si fonda dunque su una sequenza logica lineare: la rinuncia con adesione determina l’estinzione; dall’estinzione discende l’impossibilità di statuire sulle spese; da quest’ultima consegue l’esclusione del contributo aggiuntivo. L’esito è dichiarativo e non tocca il merito della controversia possessoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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