Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese per estinzione del debito (Cass. civ. Sez. V n. 24777 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte, poiché tale atto non ha carattere accettizio ed è idoneo a produrre effetti processuali per il solo fatto della sua notificazione. L’estinzione del processo determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, salva la possibilità di condanna del rinunciante alle spese. La compensazione delle spese processuali è giustificata quando nelle more del giudizio il debito tributario sia stato estinto mediante la procedura di rottamazione e la controparte abbia aderito alla rinuncia e alla richiesta di compensazione.

Il Fatto

La società contribuente impugnava alcuni avvisi di accertamento fondati su una segnalazione della Direzione provinciale relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da altra società nei periodi d’imposta 2006 e 2007, oltre al recupero dell’imposta sugli intrattenimenti per il 2007 e il 2008.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. In appello la Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente, limitatamente all’imposta sugli intrattenimenti per il 2007. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con otto motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. Nelle more del giudizio la società provvedeva al pagamento degli avvisi impugnati mediante la procedura di rottamazione, estinguendo il debito tributario, e rinunciava al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, con atto del 1° luglio 2025, già notificato via PEC all’Agenzia, la contribuente ha rinunziato al ricorso e al procedimento, formulando istanza di compensazione delle spese. La rinuncia si fonda sull’avvenuto pagamento degli avvisi di accertamento oggetto del giudizio mediante la procedura della rottamazione, con conseguente estinzione del debito tributario e venir meno dell’interesse alla prosecuzione.

La Corte richiama il costante insegnamento secondo cui la rinuncia produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, atteso che tale atto non ha carattere accettizio per essere produttivo di effetti processuali. Essa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva la possibilità di condanna del rinunciante alle spese. Sul punto viene citata Sez. 5, n. 10140 del 28/05/2020.

La Corte affronta quindi la questione delle spese. La contribuente aveva chiesto la compensazione nell’atto di rinuncia; l’Agenzia delle entrate, che nel controricorso aveva instato per la liquidazione, ha aderito alla rinuncia con atto depositato il 10 luglio 2025, nonché alla richiesta di compensazione.

Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione, anche in considerazione dell’estinzione del debito tributario. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto, con integrale compensazione delle spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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