Accertamento analitico-induttivo legittimo anche con contabilità solo parzialmente inattendibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 8280 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il discrimine tra accertamento analitico-extracontabile e accertamento induttivo è dato dalla parziale o assoluta inattendibilità delle scritture contabili. È legittimo l’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa che, ritenuta la contabilità solo parzialmente inattendibile, riconosca l’attendibilità dei ricavi dichiarati e determini in via forfetaria i costi deducibili, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. Tale operazione non integra inversione dell’onere della prova, né si pone in contraddizione logica con il recupero a tassazione dei costi afferenti a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, atteso che l’accertamento ai fini IVA ha natura meramente cartolare e si distingue da quello operato ai fini delle imposte sui redditi. La motivazione è apparente solo quando, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, non consentendo alcun controllo sull’iter logico seguito dal giudice.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015, emesso dall’Agenzia delle entrate in ragione dell’utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e a seguito di ricostruzione induttiva del reddito. La Commissione tributaria provinciale di Brescia aveva accolto parzialmente il ricorso della società.
Con la sentenza n. 2754/25/24 del 22/10/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia rigettava sia l’appello principale dell’Agenzia delle entrate, sia l’appello incidentale della società, confermando l’annullamento della ripresa fiscale concernente la ricostruzione del reddito. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, con cui l’Ufficio deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e n. 16599 del 2016, la motivazione apparente ricorre solo quando, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva chiaramente esplicato la ratio decidendi, contestando la logicità della ricostruzione dell’Ufficio che aveva riconosciuto l’attendibilità dei ricavi, deducendo poi dai medesimi l’intero ammontare dei costi, inclusi quelli recuperati a tassazione: una motivazione, questa, per nulla apparente, indipendentemente dalla correttezza delle conclusioni raggiunte.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 39, primo comma, lettera d), del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 19, 21 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha ricostruito il discrimine tra accertamento analitico-extracontabile e accertamento induttivo: mentre nel primo caso l’incompletezza dei dati contabili consente all’Ufficio solo di completare le lacune, nel secondo l’inattendibilità assoluta delle scritture legittima la determinazione dell’imponibile prescindendo dalle risultanze del bilancio, anche in base a meri elementi indiziari ex artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Nel caso concreto, l’Amministrazione finanziaria aveva rilevato una notevole quantità di costi oggettivamente inesistenti, aveva ritenuto la contabilità complessivamente inattendibile, ma aveva poi proceduto a una ricostruzione analitico-induttiva, considerando attendibili i ricavi dichiarati e determinando i costi in misura forfetaria (nella specie, nel 91,86% dei ricavi). Tale operazione è stata giudicata del tutto legittima, in quanto fondata sulla ritenuta parziale inattendibilità della contabilità e su presunzioni gravi, precise e concordanti. La Corte ha inoltre escluso che sussistesse un “cortocircuito” logico nella valutazione dell’Ufficio, sottolineando che l’accertamento ai fini IVA, avente natura meramente cartolare, si distingue da quello operato per le imposte sui redditi. Il metodo prescelto, riconoscendo una rilevante percentuale di costi induttivamente determinata, si è infine rivelato sostanzialmente favorevole al contribuente, non trasferendo su quest’ultimo l’onere di provare la fittizietà di componenti positivi ex art. 8, comma 2, del d.l. n. 16/2012.
Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile per carenza di specifica e autonoma illustrazione, non comprendendosi quale fosse la contestazione formulata. In accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento.
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Nota della Redazione
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