ICI, edificabilità del terreno desunta dal PUC anche senza piano attuativo (Cass. civ. Sez. V n. 13305 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005, e dell’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. La decadenza dalla pretesa impositiva, per le annualità successive alla soppressione dell’obbligo dichiarativo, decorre dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato. La motivazione dell’avviso di accertamento è requisito formale di validità dell’atto, distinto dall’effettiva dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa tributaria.

Il Fatto

Due contribuenti impugnavano due avvisi di accertamento relativi all’ICI per gli anni 2010 e 2011. La Commissione provinciale aveva annullato gli atti impositivi; la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno, accoglieva parzialmente l’appello del Comune. I contribuenti proponevano ricorso principale per cassazione con sei motivi; il Comune resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, contestando la dichiarata decadenza per l’annualità 2010.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare il ricorso incidentale, per la contestata sussistenza della decadenza, e lo ritiene infondato. Per l’anno 2010 la decadenza era maturata per il decorso dei cinque anni: la notifica dell’avviso era avvenuta dopo il 31 dicembre 2015. Il principio richiamato àncora il termine all’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, secondo cui la decadenza dalla pretesa impositiva va riferita al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato, essendo venuto meno l’obbligo dichiarativo dall’anno 2009 per effetto dell’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006.

Anche il ricorso principale è infondato. I primi due motivi, che denunciano l’inammissibilità dell’appello del Comune e l’omessa pronuncia su eccezioni dei ricorrenti, sono generici e non prospettano la decisività delle censure. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. postula che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile e ritualmente formulata, e che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso nei loro esatti termini, con indicazione specifica dell’atto in cui furono proposte.

Nel merito il Collegio conferma la correttezza dell’interpretazione seguita dai giudici di appello. La sentenza impugnata aveva ritenuto edificabile il terreno in considerazione della previsione del piano urbanistico comunale, anche in assenza del piano attuativo. La Corte richiama il principio per cui l’edificabilità, ai fini del criterio fondato sul valore venale, si desume dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale, indipendentemente dall’approvazione regionale e dall’adozione di strumenti attuativi. La presenza di vincoli o destinazioni che condizionino in concreto l’edificabilità incide semmai sulla valutazione del valore venale e, quindi, sulla base imponibile.

Non ricorre il vizio di motivazione meramente apparente: dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o apparente, fondata su contrasto irriducibile o perplessa. La sentenza impugnata non incorre in tale vizio. Quanto al terzo motivo, gli avvisi contenevano gli elementi sufficienti per la difesa del contribuente, poiché la motivazione dell’atto impositivo è requisito formale di validità, distinto dalla dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa. Infine, non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice di merito non è tenuto a confutare ogni singola argomentazione, essendo sufficiente che indichi gli elementi su cui fonda il convincimento, disattendendo implicitamente le argomentazioni incompatibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *