Archiviazione penale non vincola il giudice tributario sullinesistenza delle operazioni (Cass. civ. Sez. V n. 25617 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di archiviazione pronunciato in sede penale non rientra tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata nel processo tributario, ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen., dell’art. 12 d.l. n. 429/1982 e dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000. Esso non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente valutato e qualificato dal giudice tributario e non è idoneo né a condizionare né a limitare il ragionamento presuntivo che quest’ultimo deve svolgere ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. Gli stabili approdi interpretativi della Cassazione, eventualmente a Sezioni Unite, assumono valore di communis opinio solo con riferimento all’interpretazione di norme processuali, purché connotati dai caratteri di costanza e ripetizione. Il giudice di merito che superi il quadro indiziario richiamando una pretesa uniformità di pronunce di merito favorevoli alle controparti incorre in un vizio del ragionamento presuntivo, per aver trascurato di valutare nel loro complesso gli elementi fattuali addotti dall’Ufficio.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ha notificato a una società due avvisi di accertamento per la maggiore IVA relativa agli anni d’imposta 2012 e 2013, ritenuta indebitamente detratta in quanto afferente a fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti. Da una verifica fiscale e da indagini di polizia giudiziaria era emerso che una società aveva organizzato, dal 2009 al 2013, una rete di imprese che acquistavano e vendevano reciprocamente ingenti quantità di energia elettrica sul mercato telematico, con un meccanismo circolare a saldo “zero”: l’energia acquistata era sempre pari a quella venduta e i corrispettivi pagati pari a quelli incassati. Il Gestore del mercato elettrico aveva riferito che nessuna di tali operazioni trovava riscontro nella Borsa elettrica.
La contribuente ha impugnato gli avvisi davanti alla Commissione tributaria provinciale di Brescia, che li ha annullati. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato la decisione, richiamando il decreto di archiviazione del procedimento penale a carico degli amministratori della fatturante e l’avvenuto consolidarsi di una communis opinio giurisprudenziale sulla “non inesistenza” delle operazioni reciprocamente fatturate. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, con cui si denunciava la motivazione apparente della sentenza di appello. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità della motivazione. Nel caso di specie la soglia è raggiunta: il riferimento all’aggettivo “evanescenti” è un inciso dubitativo che non intacca il ragionamento del giudice di appello.
I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, sono invece fondati. Il provvedimento di archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen. non rientra tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata nel processo tributario e, a differenza della sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, non dà luogo ad alcuna preclusione: ha per presupposto la mancanza di un processo. Il precedente penale non può quindi condizionare il ragionamento presuntivo del giudice tributario, chiamato a valutare gli elementi addotti dall’Ufficio ai sensi dell’art. 2729 cod. civ.
La Corte precisa poi il perimetro della communis opinio: solo con riferimento all’interpretazione di norme processuali gli approdi stabili della Cassazione, eventualmente a Sezioni Unite, assumono tale valore, se connotati da costanza e ripetizione. Il giudice di appello, nel ritenere superabile il quadro indiziario emerso dal processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, è incorso in un vizio del ragionamento presuntivo: ha trascurato di valutare nel loro complesso gli elementi fattuali addotti dall’Ufficio, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza dell’8 maggio 2019, causa C-712/17.
Né la condivisione delle conclusioni dei precedenti favorevoli alle contribuenti è stata operata in ragione del loro passaggio in giudicato e di una efficacia riflessa nei confronti dei soggetti rimasti estranei a quei procedimenti, ammessa per giurisprudenza entro limiti molto ristretti. Il giudice di appello si è limitato ad affermare che non è accettabile pervenire a statuizioni diverse a fronte della identica situazione.
L’accoglimento del secondo e del terzo motivo determina l’assorbimento del quarto, con cui si deduceva la violazione del principio di neutralità dell’IVA. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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