Delega di firma dell’avviso di accertamento e motivazione sintetica (Cass. civ. Sez. V n. 6348 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e di IVA, l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato per l’IVA dall’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. La delega di firma non richiede l’indicazione del nominativo del delegato né della durata dell’incarico: essa può estrinsecarsi mediante ordini di servizio che individuino il soggetto legittimato attraverso la qualifica rivestita, idonea a consentire ex post la verifica del potere. La motivazione della sentenza è apparente, e l’atto è nullo per error in procedendo, solo quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione; la motivazione sintetica che espliciti la ratio decidendi è pertanto legittima.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato quattro avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2010: l’uno per IRAP e IVA notificato alla società, gli altri per IRPEF notificati a ciascuno dei soci.
L’atto impositivo emesso verso la società aveva rettificato il reddito e i maggiori utili erano stati imputati ai soci per trasparenza. La CTR riteneva provato il potere di sottoscrizione degli avvisi in capo al funzionario delegato, esclusa la necessità di una sua individuazione specifica, non ravvisava il difetto di motivazione e riteneva rigorosa la metodologia di calcolo dei verificatori, emergendo da documentazione extracontabile l’effettuazione di acquisti senza fattura. Società e soci proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR ritenuto validamente sottoscritti gli avvisi, benché le sottoscrizioni fossero state apposte da soggetti non individuati nominativamente nelle deleghe del capo dell’ufficio. La Corte ha dichiarato il motivo infondato.
Secondo la giurisprudenza richiamata, l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Si tratta di delega di firma e non di funzioni: il relativo provvedimento non esige l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, potendo estrinsecarsi mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma tramite l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo a chi ha materialmente sottoscritto l’atto.
Il secondo motivo contestava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, deducendo l’insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi e l’irregolarità della metodologia di calcolo dei verificatori. Il motivo è stato dichiarato inammissibile sotto entrambi i profili: per difetto di specificità, non avendo la ricorrente riprodotto, neppure per riassunto, le parti salienti dell’avviso e del processo verbale di constatazione, né le contestazioni di merito, così non mettendo la Corte in grado di valutare i rilievi; e perché la censura tendeva a rivalutare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, con surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito.
Il terzo motivo deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 e agli artt. 115 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Corte, richiamando il principio per cui la motivazione è apparente solo quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, ha escluso il vizio: la sentenza, pur sintetica sul punto, evidenzia che gli acquisti di merce sono evincibili da documentazione extracontabile, che la riconciliazione tra contabilità ordinaria ed extracontabile ha fatto emergere la mancata emissione delle fatture e che deve escludersi ogni traccia di tali acquisti in contabilità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese e con sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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