Motivazione apparente la sentenza tributaria che estende per relationem il giudicato (Cass. civ. Sez. V n. 23469 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione solo apparente e va cassata con rinvio, per violazione del «minimo costituzionale» imposto dall’art. 111, comma 6, Cost., la sentenza del giudice tributario che estenda meccanicamente a un diverso periodo d’imposta gli accertamenti contenuti in altra propria pronuncia resa per relationem, senza verificare che la situazione di fatto ivi esaminata sia rimasta immutata nel tempo. Il richiamo per relationem a precedenti conformi è legittimo ai sensi dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile al processo tributario per il rinvio dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992; esso presuppone però che il giudice ricostruisca il percorso logico-giuridico che giustifica l’estensione, non che si limiti a formule assertive e apodittiche. La sentenza relativa a un determinato periodo d’imposta non costituisce giudicato esterno per quelli successivi quando concerne elementi privi di carattere permanente e fondati su presupposti di fatto differenti tra le diverse annualità.

Il Fatto

La società contribuente riceveva un avviso di accertamento con cui l’Ufficio rideterminava, in base agli studi di settore, il reddito d’impresa e il volume d’affari dichiarati per l’anno 2009, operando le conseguenti riprese ai fini IRES e IVA.

La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva solo in parte il ricorso riducendo del 20% i maggiori ricavi e affidando all’Ufficio il ricalcolo di imposte, interessi e sanzioni. La Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello della società, annullava invece «in toto» l’atto impositivo, rilevando che le questioni erano le stesse già decise con altra propria precedente decisione relativa all’anno 2008 e che non ravvisava motivo per discostarsene. Contro tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo è formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., deducendo la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c. per motivazione omessa o meramente apparente. La Corte disattende anzitutto l’eccezione della controricorrente sull’interesse a impugnare: l’accoglimento del ricorso determina il rinvio della causa ad altro giudice di secondo grado, con possibilità di rivalutazione della pretesa impositiva favorevole alla parte pubblica.

Nel merito, il collegio di seconde cure si era limitato a richiamare la precedente sentenza con cui era stato riconosciuto lo status di start-up della società per l’anno 2008. La Corte precisa che quel giudice non ha attribuito alla pronuncia l’effetto vincolante dell’art. 2909 c.c., ma si è limitato a richiamarla.

Secondo il consolidato orientamento richiamato (Cass. n. 9657/2025, Cass. n. 34441/2021, Cass. n. 26654/2017), la sentenza tributaria relativa a un periodo d’imposta non costituisce giudicato esterno per quelli successivi, se concerne elementi non permanenti e basati su presupposti di fatto differenti tra le annualità. Il rinvio a precedenti conformi è consentito dall’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile al rito tributario.

Il vizio sta altrove: i giudici hanno esteso meccanicamente gli accertamenti al 2009 senza verificare se la fase di start-up fosse ancora in corso, e la formula «non ravvisa alcun diverso motivo per potersene discostare» è generica, assertiva e apodittica, non consentendo di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito.

Da qui la nullità per motivazione solo apparente, in violazione del «minimo costituzionale» dell’art. 111, comma 6, Cost., secondo l’indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite nn. 8053-8054/2014. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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