ICI, terreno agricolo non esente ma agevolato: irrilevante il dato catastale (Cass. civ. Sez. V n. 4308 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, il criterio della rilevanza oggettiva del dato catastale, riconosciuto per i fabbricati rurali, non è applicabile anche ai terreni, per i quali opera il combinato disposto degli artt. 2 e 9 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Dette disposizioni disciplinano profili diversi e non sovrapponibili, individuabili, rispettivamente, nella qualificazione dell’area come non fabbricabile ai fini del calcolo della base imponibile in base al reddito dominicale e nelle agevolazioni, di carattere soggettivo, applicabili ai fini del calcolo dell’imposta in concreto liquidabile. L’area considerata non fabbricabile perché impiegata a fini agricoli dall’imprenditore agricolo professionale non è, per ciò stesso, esente dal tributo, ma sottoposta a un regime agevolato. Il principio di non contestazione, applicabile al processo tributario, incontra un limite strutturale nell’atto impositivo, preesistente al giudizio, nel quale i fatti costitutivi sono già allegati.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto la pretesa impositiva contenuta in un avviso di accertamento con cui il Comune ha liquidato l’ICI per l’anno d’imposta 2011, in relazione a vari terreni posseduti dalla contribuente e qualificati come aree fabbricabili. La contribuente ha impugnato l’atto, sostenendo la destinazione agricola dei beni e la propria qualità di imprenditrice agricola.
La Commissione tributaria regionale della Calabria ha accolto l’appello del Comune, ritenendo fondata la pretesa. Ha valorizzato l’oggettiva classificazione catastale dei cespiti, ammettendo solo una possibile riduzione ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 504/1992, e ha escluso la prova dell’effettiva destinazione dei terreni a colture. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, con contestuale rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite sull’errore percettivo.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente perché connessi e accolti. La Corte muove dalla distinzione tra requisito soggettivo e profilo oggettivo della fattispecie impositiva: la qualità di imprenditrice agricola della contribuente è pacifica, mentre il nodo riguarda la qualificazione dei terreni.
Il primo motivo è fondato nella parte in cui contesta la premessa giuridica della sentenza impugnata, che ha esteso ai terreni il criterio della rilevanza oggettiva del dato catastale, pacifico per i fabbricati. L’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992 considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nell’art. 9, comma 1, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale. La giurisprudenza di legittimità richiede tre condizioni: possesso da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, diretta conduzione e persistenza dell’utilizzazione agricola.
La Corte ribadisce che le due norme disciplinano situazioni diverse: la qualificazione dell’area ai fini del calcolo della base imponibile ha carattere oggettivo; le agevolazioni dell’art. 9 hanno carattere soggettivo e incidono sull’imposta concretamente applicabile, prevedendo un’esenzione per la parte di valore inferiore a 25.822,84 euro e riduzioni per le soglie successive. Ne deriva che l’area non fabbricabile non è per ciò stesso esente, ma assoggettata a un regime agevolato.
Il primo motivo non è invece fondato quanto al principio di non contestazione, ed è inammissibile dove prospetta elementi indiziari dell’utilizzazione agricola, involgendo un sindacato di merito. Nel processo tributario il principio trova un limite strutturale nell’atto impositivo, preesistente al giudizio, sicché non grava sull’amministrazione un onere di allegazione ulteriore.
Quanto all’errore percettivo, la Corte richiama la sentenza delle Sezioni unite n. 5792/2024: il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, mentre, ove il fatto probatorio sia stato punto controverso, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.. Il vizio, articolato sotto il num. 4, è riqualificabile ai sensi del num. 5. Riconosce così l’omesso esame della dichiarazione IRAP e del fascicolo aziendale, potenzialmente decisivi.
Nota della Redazione
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