Esenzione IMU solo per alloggi sociali non ex IACP (Cass. civ. Sez. V n. 3853 del 15.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, l. n. 147/2013, spetta esclusivamente ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008. Non è configurabile alcuna assimilazione tra gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, poiché il legislatore ha disciplinato autonomamente le due fattispecie, prevedendo per i primi la sola detrazione di Euro 200 ai sensi dell’art. 13, comma 10, d.l. n. 201/2011. Le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione, con esclusione del ricorso al criterio analogico o all’interpretazione estensiva.

Il Fatto

Una azienda territoriale per l’edilizia residenziale impugna davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata aveva respinto l’appello avverso la pronuncia di primo grado, confermando la legittimità di un avviso di accertamento IMU per l’annualità 2015 emesso dal Comune.

L’ente proprietario sostiene che tutti i propri alloggi possiedono le caratteristiche degli alloggi sociali e che, quindi, gli immobili beneficiano dell’esenzione dal tributo. Il Comune resiste con controricorso, difendendo la tesi dell’imponibilità degli alloggi ex IACP.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 2, comma 2, lett. b), e comma 4, d.l. n. 102/2013, convertito dalla l. n. 124/2013, che ha differenziato per la prima volta il trattamento delle unità immobiliari degli istituti autonomi per le case popolari e degli alloggi sociali. Mentre gli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa sono stati equiparati all’abitazione principale dal 1° luglio 2013, gli alloggi ex IACP sono rimasti imponibili, salvo che possiedano le caratteristiche degli alloggi sociali, esentati solo dal 1° gennaio 2014.

Il Collegio esclude che possa configurarsi una coincidenza tra gli immobili ex IACP e gli alloggi sociali. Il legislatore ha introdotto, all’art. 13, comma 10, d.l. n. 201/2011, un’agevolazione consistente nella detrazione di Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti, dimostrando così la volontà di differenziare tali immobili da quelli sociali, esenti per espressa previsione normativa. Richiamando un orientamento consolidato, la Corte ribadisce che in materia fiscale le esenzioni sono di stretta interpretazione, senza spazio per il criterio analogico o l’interpretazione estensiva.

Pertanto, l’esenzione opera solo per gli immobili che presentino i requisiti tecnico-costruttivi indicati dal D.M. 22 aprile 2008: unità destinate a uso residenziale, oggetto di locazione permanente, finalizzate a ridurre il disagio abitativo di nuclei svantaggiati. Non tutti gli alloggi IACP sono esenti, ma soltanto quelli conformi a tali parametri. La sentenza impugnata ha errato nel richiamare la normativa anteriore e nell’omettere la distinzione tra la detrazione di Euro 200 e l’esenzione riservata agli alloggi sociali.

La Corte affronta poi la questione della dichiarazione IMU. L’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013 impone al soggetto passivo di presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione ai fini dei benefici di cui al medesimo articolo. Tale onere riguarda il beneficio della detrazione per abitazione principale, non l’esenzione dal tributo introdotta dall’art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011. Ne consegue che la dichiarazione non è presupposto dell’esenzione.

Il ricorso è quindi accolto nei motivi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, rigettato il secondo e assorbito il primo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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