Idoneo non vincitore e sola aspettativa alla stipula del contratto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13211 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il candidato collocatosi in graduatoria come idoneo non vincitore di una procedura selettiva non vanta un diritto soggettivo pieno all’assunzione, ma una mera aspettativa di diritto. L’immissione in ruolo resta subordinata alla volontà dell’amministrazione di coprire le ulteriori posizioni resesi vacanti dopo l’indizione della procedura. Il diritto alla stipula del contratto sorge nei limiti delle disponibilità effettivamente sopravvenute e non si estende all’esaurimento della graduatoria. Il conseguente inadempimento contrattuale e la pretesa risarcitoria parametrata alla maggiore retribuzione presuppongono il superamento di tale limite. La cassazione della decisione di merito consegue all’accertato difetto del diritto azionato, con rinvio al giudice di appello in diversa composizione.

Il Fatto

La vicenda riguarda una dipendente del Ministero dell’Istruzione assunta a tempo indeterminato con qualifica di assistente amministrativo, area B. La lavoratrice aveva svolto, sulla base di contratti a tempo determinato, mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Essa aveva superato la procedura selettiva per mobilità professionale indetta per la copertura di quattro posti del profilo DSGA nel territorio provinciale, collocandosi all’ottavo posto della graduatoria come idonea non vincitrice. Il Tribunale e poi la Corte d’Appello avevano accolto la domanda di assunzione a tempo indeterminato nell’area D e di risarcimento del danno patrimoniale. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte territoriale aveva fondato la decisione sulla natura contrattuale del rapporto di impiego privatizzato, ravvisando in capo all’istante il diritto alla stipula del contratto in ragione dell’esaurimento della graduatoria e della sopravvenuta disponibilità di posti. Su questa base aveva ritenuto irrilevanti i vincoli di stabilizzazione finanziaria e il diverso dimensionamento della rete scolastica regionale invocati dall’amministrazione.

Il Ministero ha censurato l’applicazione di tali principi sostenendo che la posizione dell’istante non era quella di un candidato vincitore, bensì di un idoneo non vincitore, collocabile in ruolo soltanto mediante scorrimento. Nel secondo motivo ha contestato la configurabilità di un diritto all’assunzione pieno e incondizionato, residuando in capo all’amministrazione la possibilità di rivalutare l’interesse pubblico a fronte di circostanze sopravvenute.

La Corte accoglie il primo motivo. L’accertata condizione di idonea non vincitrice comporta il riconoscimento di una mera aspettativa di diritto, poiché l’immissione in ruolo resta subordinata alla volontà di coprire le ulteriori posizioni medio tempore resesi vacanti. Richiamando Cass., S.U., n. 19595/2012, il Collegio osserva che nel caso concreto le disponibilità sopravvenute si erano fermate a sette posizioni rispetto alle quattro originariamente messe a concorso, mentre l’istante si era collocata all’ottavo posto. La posizione in graduatoria non era dunque raggiungibile dall’scorrimento.

Ne deriva l’accoglimento del primo motivo, l’assorbimento del secondo e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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