Inammissibile il ricorso sul collegamento negoziale non sindacabile nel merito (Cass. civ. Sez. III n. 7849 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di collegamento negoziale, l’accertamento sulla natura, sull’entità e sulle conseguenze del vincolo tra due contratti spetta al giudice di merito e il suo apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici. Il ricorrente che denunci la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale deve indicare le norme asseritamente violate e precisare in quale modo il giudice se ne sia discostato, non potendosi la censura risolvere nella mera contrapposizione della propria lettura a quella accolta in sentenza. La disciplina vigente in tema di garanzie del credito non esclude il concorso di una garanzia personale con una garanzia reale a tutela del medesimo credito, sicché la costituzione di ipoteca non fa venir meno la fideiussione prestata a favore dello stesso creditore.

Il Fatto

Il ricorrente, amministratore e socio di una società, aveva prestato una fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni della società, garantendo un finanziamento ponte erogato da una banca. In seguito la società aveva sottoscritto un contratto di finanziamento di importo rilevante con un pool di banche, fornendo a garanzia l’ipoteca su un immobile oggetto di riqualificazione urbanistica.

Il fideiussore convenne in giudizio la banca davanti al Tribunale di Treviso, chiedendo l’accertamento della nullità, annullabilità, estinzione o inefficacia della fideiussione e la condanna al risarcimento dei danni per l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. Il Tribunale rigettò le domande. La Corte d’Appello di Venezia, preso atto dell’intervento della cessionaria del credito, rigettò l’appello. Il fideiussore propose quindi ricorso per cassazione con due motivi, resistito dalla cessionaria con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione delle norme di interpretazione del contratto, sostenendo l’esistenza di un collegamento negoziale tra il finanziamento erogato dalla banca e quello successivo del pool, con conseguente estinzione della garanzia personale sostituita da quella reale. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile.

I giudici di merito, sulla base del testo dei contratti e della fideiussione e considerando lo scopo pratico perseguito dalle parti, avevano accertato che tra i due finanziamenti non sussisteva né un collegamento genetico né uno funzionale, e che la stipula del finanziamento in pool non escludeva, implicitamente né espressamente, le garanzie personali rilasciate in favore di ciascuna banca.

La Corte ha ribadito che l’accertamento sulla volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito. Il ricorrente per cassazione, per far valere la violazione dei canoni di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., deve non solo indicare le regole assunte come violate, ma anche precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice se ne sia discostato, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione della propria interpretazione a quella accolta in sentenza (Cass. Sez. I n. 9461 del 09.04.2021). Nel caso in esame il ricorrente non si era fatto carico di dimostrare quale diversa applicazione dei singoli criteri avrebbe portato a un diverso risultato.

La Corte ha inoltre osservato che la sentenza impugnata è conforme al consolidato indirizzo secondo cui la disciplina delle garanzie del credito non esclude il concorso tra garanzia personale e garanzia reale sul medesimo credito, sicché la costituzione di ipoteca non fa venir meno la fideiussione a favore dello stesso creditore (Cass. Sez. I n. 2540 del 09.02.2016; Cass. Sez. III n. 15406 del 10.08.2004).

Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale volti a dimostrare l’estinzione della fideiussione. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., avendo il ricorrente allegato solo un elenco di documenti senza specificare rispetto a quali di essi la sentenza di merito avesse omesso l’ammissione delle prove. All’inammissibilità di entrambi i motivi è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi € 12.200,00, con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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