Art. 651 c.c. Legato di cosa dell’onerato o di un terzo
Il legato di cosa dell’onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo. In quest’ultimo caso l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo.
Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.
Funzione della norma
L’art. 651 c.c. disciplina il legato avente a oggetto una cosa altrui rispetto al testatore, configurando una figura di legato obbligatorio che non trasferisce immediatamente la proprietà al legatario ma, se ricorrono i presupposti, fa sorgere a carico dell’onerato un obbligo di procurare il bene o, se ciò non è possibile, di pagare il giusto prezzo.
La nullità di regola e l’eccezione della consapevolezza del testatore
«Il legato di cosa altrui è nullo, ai sensi degli artt. 651 e 652 c.c., a meno che non risulti dal testamento o da altra dichiarazione scritta del de cuius che quest’ultimo era a conoscenza dell’alienità della cosa legata. Se la cosa appartiene solo in parte al testatore e questi abbia manifestato la volontà di legare l’intero, l’onerato è tenuto ad acquistare la proprietà dell’altrui porzione e a trasferirla al legatario, ovvero a pagarne il giusto prezzo, sempre che il de cuius fosse a conoscenza che parte della cosa apparteneva ad altri. In entrambe le ipotesi, il comune presupposto che esclude la nullità totale o parziale del legato è la consapevolezza nel testatore di legare cosa in tutto o in parte non propria. L’accertamento di questa consapevolezza, attraverso il testamento o altre risultanze equipollenti, è affidato all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e sorretto da adeguata motivazione.» (Cass. 2081/1969)
La cosa entrata nel patrimonio del testatore prima della morte
Se la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido: la sopravvenuta appartenenza del bene al testatore elimina in radice il problema dell’alienità, rendendo applicabile la regola ordinaria dell’acquisto automatico ex art. 649 c.c.
Il difetto di causa in caso di errore del testatore sull’appartenenza del bene
«Quando il testatore lasci al successore un bene altrui, o parzialmente altrui, tale atto dispositivo integra in favore del successore un acquisto a non domino. Tale disposizione testamentaria è nulla, trattandosi di disposizione di bene altrui, avente efficacia meramente obbligatoria ma viziata dalla mancata previsione espressa dell’onere di trasferire ai beneficiari un bene altrui. Se la cosa non appartiene al testatore al momento del testamento, questi deve indicare espressamente e formalmente, nell’atto, l’onere dell’erede di procurare l’acquisto dal terzo al beneficiario. Se, invece, l’altruità del bene non risulti dal titolo e non sia nota al testatore, l’atto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui, con conseguente nullità della disposizione per difetto di causa: la mancata conoscenza dell’altruità determina l’impossibilità assoluta di realizzazione del programma negoziale, e quindi la carenza della causa traslativa.» (Trib. Siracusa 1993/2024)
Errori frequenti
- Ritenere sempre valido il legato di cosa altrui purché formalmente disposto. La validità richiede che risulti, dal testamento o da altra dichiarazione scritta, la consapevolezza del testatore circa l’alienità della cosa.
- Considerare irrilevante il momento in cui il bene entra nel patrimonio del testatore. Se la cosa, alienata al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore alla sua morte, il legato è valido secondo la regola ordinaria.
- Ritenere che l’onerato sia sempre tenuto a procurare il bene al legatario. L’onerato ha la facoltà alternativa di pagare al legatario il giusto prezzo, in luogo del trasferimento della proprietà.
- Applicare la disciplina della vendita di cosa altrui in assenza di consapevolezza del testatore sull’alienità del bene. In tal caso il legato è nullo per difetto di causa, non semplicemente inefficace secondo lo schema della vendita di cosa altrui.
Cosa fare
Va verificato se dal testamento o da altra dichiarazione scritta del testatore risulti la sua consapevolezza dell’appartenenza della cosa legata all’onerato o a un terzo, presupposto indispensabile per la validità del legato.
Va accertato se la cosa legata, alienata al momento della redazione del testamento, sia rientrata nel patrimonio del testatore prima della sua morte, circostanza che rende comunque valido il legato.
Va distinta l’ipotesi di legato obbligatorio validamente disposto, con obbligo dell’onerato di procurare il bene o pagarne il prezzo, da quella di nullità per difetto di causa derivante dall’ignoranza del testatore circa l’altruità del bene.