Il doppio cognome diventa la regola, salvo diverso accordo dei genitori (Corte cost. 131/2022)
Corte costituzionale, sentenza n. 131 del 2022 – Presidente Giuliano Amato, Redattrice Emanuela Navarretta; decisione del 27 aprile 2022, deposito del 31 maggio 2022.
Il principio di diritto / massima
Il figlio assume i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato, salvo che essi decidano insieme di attribuirgli il cognome di uno soltanto. In mancanza di accordo sull’attribuzione di un unico cognome opera la regola del doppio cognome; se il contrasto riguarda l’ordine, occorre l’intervento del giudice.
Il fatto
Il Tribunale di Bolzano doveva decidere sulla rettificazione dell’atto di nascita di una bambina alla quale i genitori, al momento del riconoscimento contemporaneo, avevano attribuito il solo cognome materno. La Corte costituzionale ha sollevato davanti a sé la questione pregiudiziale relativa alla regola che, in assenza di un diverso accordo, imponeva il solo cognome paterno. Un ulteriore giudizio proveniva dalla Corte d’appello di Potenza e riguardava due coniugi che volevano attribuire al terzogenito il solo cognome materno, già portato dalle due sorelle.
La motivazione
La Corte ritiene incompatibile con gli artt. 2 e 3 Cost. una disciplina che rende invisibile uno dei due legami genitoriali e attribuisce a un genitore una posizione privilegiata. Il cognome collega l’identità personale del figlio al suo status filiationis: la sua attribuzione deve quindi rispecchiare l’eguaglianza dei genitori e il rapporto con entrambi.
La regola è l’attribuzione dei cognomi di entrambi, nell’ordine concordato. L’accordo può derogare alla regola e concentrare in un unico cognome la rappresentazione del duplice legame, scegliendo indifferentemente quello materno o paterno. Questa scelta può tutelare interessi concreti del figlio, compresa la comunanza del cognome con fratelli e sorelle. L’accordo sull’unico cognome non può essere sostituito dal giudice; il giudice può invece dirimere il contrasto sull’ordine dei due cognomi attraverso gli strumenti già previsti per le decisioni di particolare rilevanza riguardanti i figli.
La Corte dichiara incostituzionale l’art. 262, primo comma, c.c. e, in via consequenziale, interviene anche sulla regola relativa ai figli nati nel matrimonio, sull’art. 299, terzo comma, c.c. e sull’art. 27 della legge n. 184 del 1983 in materia di adozione. Precisa inoltre che la nuova disciplina riguarda il momento attributivo del cognome e si applica, dal giorno successivo alla pubblicazione, ai casi nei quali l’attribuzione non sia ancora avvenuta, compresi i procedimenti pendenti.
Implicazioni pratiche
Alla nascita o al riconoscimento contemporaneo non opera più la trasmissione automatica del solo cognome paterno. I genitori possono concordare l’ordine dei propri cognomi oppure scegliere il cognome di uno soltanto. In assenza dell’accordo necessario per quest’ultima scelta, devono essere attribuiti entrambi i cognomi; se manca l’intesa sul loro ordine, la decisione richiede l’intervento giudiziale. Per modificare un cognome già attribuito resta invece applicabile la distinta procedura prevista dall’art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000.
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