Il giudicato non preclude le sopravvenienze normative sulle concessioni demaniali (TAR Puglia n. 440 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di durata, l’autorità della cosa giudicata, pur accertando una fattispecie attuale con effetti destinati a protrarsi, trova un limite nelle sopravvenienze di fatto o di diritto che mutano il contenuto materiale del rapporto o ne modificano il regolamento. La sentenza che riconosce il diritto alla prosecuzione di una concessione demaniale marittima in base a una norma di legge-provvedimento ha natura ricognitiva e non costitutiva: essa non attribuisce una posizione di vantaggio immutabile, ma si limita ad accertare gli effetti della disciplina vigente al momento della pronuncia. Ne consegue che gli atti con cui l’amministrazione prende atto delle sopravvenienze normative e ridetermina la scadenza del rapporto concessorio non sono nulli per elusione del giudicato, né richiedono un procedimento di autotutela o garanzie partecipative, trattandosi di atti meramente ricognitivi.

Il Fatto

La società titolare di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative aveva ottenuto una sentenza favorevole che ne riconosceva il diritto alla prosecuzione del rapporto sino al 31 dicembre 2033, in applicazione dell’art. 1, commi 682 ss., della legge n. 145 del 2018. Successivamente, il Comune aveva adottato una delibera con cui rideterminava la scadenza della concessione al 31 dicembre 2024, prendendo atto delle sopravvenienze normative e dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021.

La società ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza, chiedendo la declaratoria di nullità della delibera comunale per violazione del giudicato e, in via subordinata, l’annullamento per i vizi di legittimità dedotti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, negando che la sentenza azionata in ottemperanza avesse attribuito alla ricorrente una posizione di vantaggio cristallizzata sino al 2033. La materia delle concessioni demaniali marittime, infatti, è stata conformata da successive leggi-provvedimento che hanno inciso direttamente sulla durata dei rapporti in essere, senza necessità di intermediazione amministrativa. La pronuncia del giudice amministrativo, nel riconoscere la spettanza della proroga in base alla disciplina allora vigente, ha quindi svolto una funzione meramente ricognitiva del precetto normativo e dei suoi effetti per il caso concreto.

La natura di rapporto di durata della concessione comporta che il giudicato non possa spiegare effetti preclusivi rispetto alle sopravvenienze normative che ne modifichino il regolamento, come espresso dal precedente citato in motivazione. La successiva evoluzione legislativa, culminata nel decreto legge n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024, ha espressamente esteso la nuova disciplina anche alle concessioni prorogate ai sensi della legge n. 145/2018, dimostrando l’intenzione del legislatore di superare il regime precedente.

La delibera impugnata, pertanto, non costituisce un atto lesivo di posizioni consolidate ma un atto ricognitivo delle sopravvenienze, con la conseguente infondatezza delle censure relative alla violazione del giudicato e alla necessità di attivare il procedimento di autotutela. Il motivo subordinato è stato invece dichiarato superato, avendo il Comune già disposto, con successiva deliberazione, la proroga delle concessioni al 30 settembre 2027.

La peculiarità delle questioni trattate ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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