Il vicino non può chiudere una luce irregolare fuori dai casi previsti dall’art. 904 c.c. (Trib. Nocera Inferiore 147/2026)
Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 147 del 19 gennaio 2026 (R.G. 3906/2018) — Giudice dott.ssa Stefania Fontanarosa
Il principio
Il proprietario del fondo vicino non può chiudere una luce con modalità diverse da quelle consentite dagli artt. 902 e 904 c.c.: se non costruisce in aderenza o in appoggio, può esigere soltanto che l’apertura irregolare sia resa conforme alle prescrizioni dell’art. 901 c.c.
Il fatto
I proprietari di un locale hanno contestato la chiusura, mediante pannello opaco, dell’apertura esistente sul muro di confine e ne hanno chiesto la rimozione, il risarcimento del danno e una misura coercitiva ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. Il proprietario confinante ha domandato in via riconvenzionale la regolarizzazione dell’apertura.
La motivazione
Il Tribunale ha qualificato l’apertura come luce ai sensi dell’art. 900 c.c., poiché consentiva il passaggio di aria e luce senza permettere l’affaccio. Richiamando Cass. n. 1327/1992 e i precedenti nn. 2107/1975, 591/1969 e 1868/1966, ha escluso che il vicino potesse occluderla con un pannello, non avendo costruito in aderenza o in appoggio al muro.
L’apertura era però irregolare: la grata aveva maglie superiori a tre centimetri quadrati e il lato inferiore non rispettava l’altezza minima dal fondo vicino prevista dall’art. 901 c.c. Il proprietario confinante è stato quindi condannato a rimuovere il pannello, mentre gli attori sono stati condannati a regolarizzare la luce. La domanda risarcitoria è stata rigettata per assenza di prova del danno; è stata invece fissata una somma di euro 50 per ogni giorno di ritardo nella rimozione.
Implicazioni pratiche
La presenza di una luce non conforme non autorizza il vicino a eliminarla unilateralmente. La tutela consiste nel chiederne la regolarizzazione, mentre la chiusura è consentita soltanto nei presupposti stabiliti dalla disciplina codicistica.
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